Tecnimont-EuroChem, l’arbitrato riconosce 260 milioni al gruppo italiano
- Luca Baj

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Il lodo parziale finale considera legittima la sospensione del progetto Kingisepp 2 e respinge le domande riconvenzionali da 1,6 miliardi.
Il tribunale arbitrale internazionale con sede a Londra ha accolto le principali ragioni di Tecnimont nella controversia con EuroChem relativa al progetto Kingisepp 2. Il lodo parziale finale di fase uno, emesso il 28 agosto 2026, ha riconosciuto la legittimità della sospensione dei contratti conclusi nel 2020.
Il collegio ha stabilito che EuroChem ha risolto illegittimamente i contratti e deve corrispondere a Tecnimont e alla sua controllata circa 260 milioni di euro, riferiti ai costi già sostenuti. Sono state respinte le domande riconvenzionali per 1,6 miliardi.
Il riconoscimento non coincide necessariamente con l’incasso immediato. L’esecuzione di un lodo internazionale può richiedere ulteriori procedimenti nei Paesi in cui la parte soccombente possiede beni aggredibili. Sanzioni e localizzazione degli asset possono incidere sui tempi.
Il caso mostra l’importanza delle clausole arbitrali nei grandi contratti internazionali, soprattutto quando sanzioni e mutamenti geopolitici rendono impossibile proseguire progetti pluriennali. La tutela dipende dalla capacità di trasformare il diritto accertato in recupero concreto.





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