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Volumi tecnici: quando caldaie, ascensori e rampe sono beni comuni

Volumi tecnici: quando caldaie, ascensori e rampe sono beni comuni

La presunzione di condominialità dipende dalla funzione oggettiva svolta al momento della nascita del condominio e può essere superata da un titolo contrario.


I locali destinati a ospitare impianti comuni rientrano normalmente nel patrimonio condominiale. Il principio discende dall’articolo 1117 del Codice civile, che include tra le parti comuni le opere e le installazioni necessarie all’uso collettivo dell’edificio, salvo che il titolo disponga diversamente.


Vani caldaia, locali autoclave, cavedi, ascensori e spazi tecnici sono assoggettati alla presunzione quando presentano, fin dall’origine, un collegamento materiale e funzionale con le unità immobiliari. La stessa valutazione può riguardare le rampe di accesso ai garage.


Un atto di acquisto, un regolamento contrattuale o un altro titolo idoneo può attribuire il locale in proprietà esclusiva. Anche il momento in cui nasce la relazione di servizio è decisivo: un vano privato non diventa automaticamente comune se destinato agli impianti collettivi solo in seguito.


Devono essere ricostruiti il titolo originario, la configurazione dell’edificio al momento del frazionamento e il rapporto di accessorietà con le proprietà individuali. Questa verifica previene decisioni assembleari illegittime e addebiti fondati su una condominialità apparente.

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