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Aula immersiva museale, l’esperienza multimediale può essere esente da Iva

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min
Aula immersiva museale, l’esperienza multimediale può essere esente da Iva

Un’esperienza multimediale e interattiva realizzata all’interno di uno spazio museale può beneficiare dell’esenzione Iva prevista per le visite a musei e luoghi culturali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 166 del 1° settembre 2026, relativa alle attività svolte da un consorzio forestale senza fini di lucro.


Il caso riguardava visite guidate su percorsi naturalistici, laboratori didattici e accessi a un’aula immersiva inserita in un contesto museale. L’Agenzia ha escluso che tali iniziative costituiscano attività di spettacolo o intrattenimento ai fini della disciplina prevista dal Dpr n. 640/1972 e dall’articolo 74-quater del Dpr n. 633/1972, perché prevalgono finalità educative, culturali e divulgative.


Il trattamento Iva, tuttavia, cambia in base alla natura della prestazione. Le escursioni in aree liberamente accessibili e i servizi di accompagnamento delle guide restano prestazioni autonome imponibili secondo le regole ordinarie, anche se perseguono finalità culturali. Il corrispettivo, in questi casi, remunera infatti l’attività della guida e non l’accesso a un luogo culturale.


Diversa la soluzione per l’aula immersiva. Quando il pagamento consente di accedere a uno spazio espositivo organizzato, con finalità educative e divulgative e caratteristiche assimilabili a quelle di un museo, trova applicazione l’articolo 10, primo comma, n. 22), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che esenta le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche e luoghi simili.


Il chiarimento è rilevante per enti culturali e operatori che utilizzano tecnologie immersive. Non è il mezzo tecnologico a determinare il regime fiscale, ma la funzione concreta dell’esperienza. Se il contenuto digitale è parte integrante di un percorso museale, l’esenzione può applicarsi; se invece remunera un servizio autonomo, resta l’ordinario trattamento Iva. Conta la funzione concreta del servizio.

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