Verbale condominiale alterato, l’amministratore risponde delle frasi diffamatorie
- Luca Baj

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La diffusione di un verbale condominiale modificato rispetto al testo redatto durante l’assemblea può esporre l’amministratore a responsabilità per
diffamazione
, quando le aggiunte non siano necessarie a documentare quanto accaduto e contengano giudizi offensivi nei confronti di un condomino. È il principio confermato dalla
Corte di cassazione, Terza sezione civile, con ordinanza n. 21708 del 25 giugno 2026
.
La controversia riguardava un’assemblea terminata per mancanza del quorum necessario. Dopo la riunione, l’amministratore aveva trasmesso ai partecipanti una versione dattiloscritta del verbale diversa dal manoscritto formato in seduta. Nel nuovo documento erano comparse espressioni riferite a un condomino e ritenute idonee a comprometterne la reputazione. Le decisioni di merito avevano riconosciuto il carattere illecito della comunicazione; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore, lasciando ferme quelle conclusioni.
Il punto centrale non è soltanto la difformità materiale tra i due testi. Il verbale assolve una funzione documentale: deve rappresentare con fedeltà le dichiarazioni, le deliberazioni e gli eventi rilevanti della riunione.
Correzioni, integrazioni o precisazioni successive
non possono trasformarlo in uno strumento per attribuire responsabilità personali o divulgare valutazioni estranee alle esigenze condominiali.
La comunicazione ai condòmini integra inoltre una diffusione a più persone, requisito rilevante ai fini della lesione della reputazione. La platea circoscritta non elimina l’offensività del messaggio, anche se può incidere sulla valutazione concreta del danno. Né basta richiamare il diritto di critica: la relativa scriminante richiede un fatto vero o ragionevolmente ritenuto tale, un interesse alla conoscenza e una forma espressiva continente.
Per l’amministratore ne deriva un preciso dovere di prudenza. Eventuali contestazioni sul comportamento di un partecipante devono essere riportate soltanto quando pertinenti, con formulazioni neutrali e aderenti a quanto effettivamente avvenuto.
Personalizzazioni, insinuazioni e apprezzamenti non indispensabili
oltrepassano la funzione informativa e possono generare obblighi risarcitori.





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