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Abolita la norma che raddoppiava il risarcimento per reati contro la PA

9 lug
Tempo di lettura: 2 min

I reati contro la pubblica amministrazione sono puniti con particolare gravità dal nostro ordinamento, ai fini di tutelare l'interesse dello Stato. Tuttavia la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 108/2026, ha tentato di bilanciare tale limite con il principio di proporzionalità della pena, previsto dal combinato disposto degli artt. 3 [uguaglianza e ragionevolezza], 27 [fine rieducativo della pena], 11 e 13. 

Infatti la norma in materia prevede ad oggi che, oltre alla confisca obbligatoria del profitto del reato, possa essera previsto un risarcimento verso la P.A. pari allo stesso profitto; inoltre la P.A. può costituirsi parte civile al processo, guadagnando il diritto ad un altro risarcimento.. Inoltre, se [come spesso avviene] il reo è agente di P.A., è prevista una condanna per il danno d'immagine (presunto) pari a 2 volte il profitto del reato, che insieme alle altre sanzioni condanna l'imputato ad un totale di 4 volte il profitto del reato, e condizionando l'accesso alle misure alternative al carcere al pagamento, senza minimamente tenere in conto le condizioni economiche in cui il reo versa. E senza il pagamento, il reo resta in carcere.

È proprio per quest'ultimo motivo che la Consulta ha abrogato la norma: infatti in questi casi è impossibile per il giudice tenere in conto le condizioni economiche del reo. Ciò potrebbe portare il reo ad una situazione di sovraindebitamento dal carattere punitivo, trattamento incostituzionale perchè in contrasto con il fine rieducativo della pena e il principio di uguaglianza. 

Non è infatti legittimo condizionare la libertà personale di un consociato alla consistenza del suo patrimonio in quanto si andrebbe ad operare una ingiustificata parificazione tra i cittadini ricchi, in grado di pagare il risarcimento e uscire dal carcere, e quelli poveri, costretti a rimanere in carcere. 


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