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12 settembre 2026

3 ore fa
Tempo di lettura: 18 min

1) La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione.Autorità: Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza.Data: 23 aprile 2026.Numero: 6551.

2) La diminuzione patrimoniale (“depauperatio”) subita dall’autore di una prestazione d’opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell’articolo 2041 del Cc, non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (articolo 2233 del Cc) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l’indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell’articolo 1226 del Cc, anche di natura officiosa. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’articolo 2042 del Cc, la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero, in via subordinata, rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione — sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale — si riveli carente “ab origine” del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. La modificazione nel corso del giudizio della domanda giudiziale è ammissibile, anche ove riguardi il “petitum” o la “causa petendi”, sempreché la stessa, così modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l’allungamento dei tempi processuali.Autorità: Corte d’appello di Napoli, sezione III civile, sentenza.Data: 4 maggio 2026, secondo l’allegato; dato e collocazione annuale non confermati univocamente.Numero: 2190.

3) Ai fini della trascrizione dell’accordo di mediazione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, allo scopo di verificare la conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge. Ciò in quanto l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro. Invero, fermo restando l’articolo 2657 del Cc, a mente del quale la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, l’accordo stipulato dalle parti in sede di mediazione trova tuttavia la sua disciplina specifica in tema di trascrizione nella legge medesima e non direttamente nelle disposizioni in materia di trascrivibilità degli atti poste dal codice civile, nei cui confronti si pone una mera esigenza di coordinamento. Ne discende che l’accordo sottoscritto in sede di mediazione può essere trascritto solo in quanto venga rispettata, per come richiesta dalla disciplina in materia di procedimento di mediazione, l’autenticazione delle sottoscrizioni delle parti da parte di un notaio, nulla prevedendosi, sul punto, in ordine a un eventuale richiesto accertamento giudiziale delle sottoscrizioni.Autorità: Tribunale di Trani, sezione civile, sentenza.Data: 14 maggio 2026.Numero: 549.

4) Ai fini della positiva valutazione della domanda ex articolo 700 del Cpc, è necessaria la contestuale ricorrenza dei presupposti sia del “fumus boni iuris”, inteso come situazione che consenta di ritenere probabile l’esistenza della pretesa o del diritto in contestazione, sia del “periculum in mora”, nello specifico il timore di un pregiudizio imminente e irreparabile, di tal ché la mancanza di una soltanto delle predette condizioni impedisce la concessione del provvedimento cautelare.Autorità: Tribunale di Milano, sezione V civile, ordinanza.Data: 5 giugno 2026.Numero: 11530.

5) In tema di locazione di un immobile a uso abitativo sito in un fabbricato condominiale, è privo di ogni giustificazione il rifiuto opposto dal conduttore a consentire l’accesso ai tecnici incaricati dal Condominio di effettuare gli accertamenti diretti alla revisione delle tabelle millesimali già deliberata dall’assemblea dei condomini, trattandosi, da un lato, di attività necessaria all’esecuzione della stessa, e dall’altro, anche utile ai fini del corretto computo e riparto delle spese condominiali che lo stesso conduttore è tenuto a versare, nella misura di sua spettanza, al locatore.Autorità: Tribunale di Milano, sezione XIII civile, ordinanza.Data: 5 giugno 2026.Numero: 19991.

6) Nell’ipotesi in cui in un contratto di appalto stipulato dall’amministratore di Condominio con l’impresa appaltatrice per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sia stata espressamente inserita una norma che preveda la rinuncia di quest’ultima al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini ove si verifichino casi di morosità, sussiste la legittimazione passiva del Condominio rispetto alla domanda monitoria di adempimento contrattuale e di condanna al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto, sia la previsione convenzionale che quella legale, non escludono che il titolo esecutivo giudiziale si formi comunque nei confronti del Condominio stesso, quale parte contrattuale che ha affidato l’esecuzione dei predetti lavori, salva poi la possibilità per l’impresa di agire “in executivis” nei confronti del singolo condomino una volta ottenuto il titolo in danno del Condominio.Autorità: Tribunale di Bari, sezione II civile, sentenza.Data: 23 giugno 2026.Numero: 3852.

7) Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 1 luglio 2026.Numero: 22586.

8) In tema di liquidazione dell’indennità per acquisizione sanante, ai sensi dell’articolo 42-bis del Dpr 327/2001, il valore venale del bene va determinato senza considerare quello dell’opera pubblica realizzata dalla Pa, ma tenendo conto della destinazione urbanistica, al momento dell’acquisizione, dell’area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso. Da tale premessa deriva la illegittimità della determinazione basata sul criterio del cosiddetto costo di trasformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell’opera pubblica realizzata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propria del bene al momento dell’acquisizione (recante un indice di edificabilità inferiore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso da quello venale effettivo.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 1 luglio 2026.Numero: 22596.

9) L’erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore dell’immobile, ove incida sulla determinazione dell’aggiudicatario, può integrare perdita di chance patrimoniale, consistente nella concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l’offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene. Ai fini del risarcimento non è richiesta la prova certa che, in assenza dell’errore, l’acquirente si sarebbe aggiudicato l’immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta. La relativa liquidazione va compiuta in via equitativa, mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, indicando il criterio di determinazione adottato, muovendo dai dati oggettivi accertati, compresa la divergenza tra valore stimato e valore effettivo.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza.Data: 1 luglio 2026.Numero: 22597.

10) In tema di bancarotta, la circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità” di cui all’articolo 219, comma 1, della legge fallimentare si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave, dovendosene cioè commisurare l’entità al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. L’avviamento commerciale, inteso come capacità di profitto dell’impresa e, dunque, come plusvalore dell’azienda avviata, alla stregua dei criteri di rappresentazione contabile dettati dagli articoli 2424 e 2426 del codice civile, è suscettibile di costituire l’oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale alla sola condizione che siano contestualmente oggetto di disposizione l’azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo, ossia il compendio degli elementi strutturali dell’attività produttiva (clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc.).Autorità: Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza.Data: 2 luglio 2026.Numero: 24893.

11) La cartella clinica redatta dal medico di una struttura pubblica costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata e assolve alla funzione di diario del decorso della malattia e degli eventi clinici rilevanti; ne consegue che i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi e secondo criteri di veridicità, completezza e continuità delle informazioni.Autorità: Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza.Data: 8 luglio 2026.Numero: 25518.

12) Il termine quinquennale di non assoggettabilità della “start-up” innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge n. 3 del 2012 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 31 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’articolo 25 del predetto decreto.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 9 luglio 2026.Numero: 22955.

13) In materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l’opera commessa, ma solo per l’opera svolta. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all’intero compenso.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza.Data: 9 luglio 2026.Numero: 22985.

14) Nel processo indiziario il libero convincimento del giudice si esercita attraverso un’operazione logico-induttiva nella quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall’articolo 192, comma 2, del Cpp si pone come premessa maggiore, l’indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) solo ove questi siano gravi, vale a dire resistenti alle obiezioni e perciò convincenti, precisi, e cioè non suscettibili di una diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile, e concordanti, vale a dire non contrastanti tra loro o con altri elementi certi. Nel dare corso a detta operazione, il giudice di merito non deve operare una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.Autorità: Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza.Data: 9 luglio 2026.Numero: 25728.

15) In tema di demanio marittimo, alla scadenza della concessione le opere non amovibili edificate sul suolo demaniale sono acquisite allo Stato “ipso iure”, salvo diversa previsione e ferma la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione. L’articolo 49 del codice della navigazione applica la disciplina dell’accessione di cui all’articolo 934 del codice civile e deroga all’articolo 936 del medesimo codice, escludendo l’indennizzo al costruttore per la ritenzione delle opere.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 10 luglio 2026.Numero: 23050.

16) In tema di riesame avverso misure cautelari reali, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, il termine per la trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, fissato dal comma 3 dell’articolo 324 del Cpp, non ha natura perentoria; con la conseguenza che è ammissibile la trasmissione frazionata degli atti e che il termine di dieci giorni per la relativa decisione decorre dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. In tema di riesame avverso misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo; inefficacia che, pure, non si determina quando gli elementi di cui si deduca la mancata trasmissione non siano stati in alcun modo posti alla base del vincolo dall’autorità procedente; spettando, comunque, all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito carattere decisivo.Autorità: Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza.Data: 10 luglio 2026.Numero: 26069.

17) I contratti degli enti pubblici — in forza di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 — devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all’esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti. La nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 11 luglio 2026.Numero: 23066.

18) Nella procedura di concordato preventivo non è contemplato, come in sede fallimentare, un giudizio di accertamento dei crediti nei confronti del debitore, funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, essendo soltanto prevista, dall’articolo 176, comma 1, della legge fallimentare, una ricognizione della platea dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Pertanto, la sentenza di omologazione del concordato preventivo determina, ai sensi dell’articolo 184 della legge fallimentare, esclusivamente un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, in ragione dell’efficacia remissorio-liberatoria che caratterizza la procedura concorsuale, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, fermo restando il diritto delle parti di far accertare in via ordinaria il credito e il privilegio che lo assiste.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 12 luglio 2026.Numero: 23075.

19) Nell’assicurazione contro i danni la clausola la quale commini la decadenza dell’assicurato dal diritto di percepire l’indennizzo, se la denuncia di sinistro venga da lui inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, sebbene non possa dirsi vietata dall’articolo 1932 del codice civile, è vessatoria ex articolo 1341 del codice civile e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza.Data: 13 luglio 2026.Numero: 23093.

20) In materia di contratto di agenzia, il diritto all’accesso e alla documentazione contabile, di cui all’articolo 1749 del codice civile, come risultante dall’articolo 4 del Dlgs n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale, dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza.Data: 13 luglio 2026.Numero: 23117.

21) In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 13 luglio 2026.Numero: 23124.

22) La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, prevista dall’articolo 38 del codice civile, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha, dunque, l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 14 luglio 2026.Numero: 23141.

23) Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo i parametri forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza.Data: 14 luglio 2026.Numero: 23154.

24) In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto “contratto di patrocinio”) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; a tal punto che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza.Data: 15 luglio 2026.Numero: 23262.

25) L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa mediante la posta elettronica di quest’ultima. Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un’impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un’autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l’arbitrio, quali un controllo giurisdizionale ex post effettivo delle misure di cui trattasi.Autorità: Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, sentenza.Data: 16 luglio 2026.Numero: cause riunite da C-258/23 a C-260/23.

26) Nel giudizio di cassazione il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell’articolo 121 del Cpp, in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore generale presso la Suprema Corte. La “parte” del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è infatti quest’ultima, bensì l’ufficio del Pubblico ministero: il quale — secondo la regola generale dell’articolo 51, comma 1, lettera b), del Cpp — è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione. È quest’ultima, dunque, l’esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione. Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all’assurda situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbero per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti. In tema di impugnazione di provvedimento di sequestro avente a oggetto un telefono cellulare da sottoporre a verifica tecnica per acquisirne dati e informazioni utili alle indagini, il tribunale del riesame è chiamato a valutare e motivare anche in ordine alla idoneità dei criteri di selezione, in particolare delle parole chiave, onde limitare il sequestro ai soli dati tendenzialmente rilevanti ai fini delle indagini ed escludendo gli altri, così da rispettare in concreto i criteri di proporzionalità ed adeguatezza.Autorità: Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza.Data: 17 luglio 2026.Numero: 27086.

27) L’ammonimento per atti persecutori ha funzione preventiva e non richiede una condanna penale né la prova piena della commissione del reato, essendo sufficienti elementi che rendano ragionevolmente probabili una condotta persecutoria e il concreto rischio della sua prosecuzione. L’omissione del confronto preventivo con il destinatario è ammissibile soltanto in presenza di effettive esigenze di urgenza, correlate alle caratteristiche specifiche della situazione.Autorità: Consiglio di Stato, sezione III, sentenza.Data: 20 luglio 2026.Numero: 5883.

28) Sono inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni relative alla partecipazione di soci non professionisti alle società tra avvocati, quando il rimettente ometta di esaminare le garanzie già previste a tutela dell’indipendenza del professionista. L’ammissione di soci di capitale richiede adeguate cautele contro conflitti d’interessi, aggiramento del segreto professionale e condizionamenti economici. Le ulteriori garanzie prospettate dalla riforma dell’ordinamento forense, considerata la rilevanza costituzionale dell’attività difensiva, non potranno essere inferiori a quelle previste per le società tra professionisti. Sentenza costituzionale.Autorità: Corte costituzionale, sentenza.Data: 21 luglio 2026.Numero: 138.

29) In materia di assicurazione contro gli infortuni, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione della regola di non contestazione senza individuare la sede processuale della contestazione e senza trascrivere gli atti rilevanti, in violazione dell’articolo 366, comma 1, numeri 3 e 6, del codice di procedura civile. Non configura travisamento della prova la prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie volta a ottenere una rivalutazione del merito. Non viola l’articolo 112 del codice di procedura civile la diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati operata dal giudice d’appello, purché restino immutati petitum e causa petendi.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza.Data: 30 luglio 2026.Numero: 24259.

30) La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, quando contenga atti o prove decisivi, non può tradursi in un pregiudizio per l’appellante né giustificare il rigetto dell’impugnazione. Il giudice d’appello deve attivarsi per acquisire il fascicolo o disporre la rinnovazione dell’istruttoria, senza trasferire alle parti le conseguenze delle disfunzioni dell’ufficio. È viziata la decisione che rigetti il gravame per la sola indisponibilità del fascicolo, soprattutto quando l’appellante abbia specificamente indicato gli elementi decisivi contenuti negli atti mancanti.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza.Data: 31 luglio 2026.Numero: 24286.

31) Quando un’unica misura cautelare custodiale sia stata applicata per una pluralità di reati cumulativamente contestati, successivamente definiti con distinte sentenze irrevocabili di assoluzione, il termine biennale per proporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre dall’irrevocabilità dell’ultima pronuncia assolutoria. La separazione dei giudizi non fraziona l’unicità della detenzione cautelare ai fini della decorrenza del termine previsto dall’articolo 315, comma 1, del codice di procedura penale.Autorità: Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza.Data: 31 luglio 2026.Numero: 29109.

32) Il reclamo del detenuto contro il diniego di accesso alle motivazioni del trasferimento in altro istituto penitenziario non può essere rigettato de plano quando sia prospettata una lesione del diritto di difesa e sussistano le condizioni per l’esame in contraddittorio. Il magistrato di sorveglianza deve effettuare il bilanciamento degli interessi contrapposti e può ordinare all’amministrazione l’esibizione degli atti, completi di motivazione, inerenti al trattamento penitenziario che incida sui diritti soggettivi del detenuto. La tutela assume particolare rilievo quando il trasferimento coinvolga il diritto alla salute.Autorità: Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza.Data: 3 agosto 2026.Numero: 29395.

33) Il riconoscimento dell’handicap grave e quello dell’indennità di accompagnamento rispondono a presupposti autonomi e non sono automaticamente collegati. In sede di legittimità non è ammesso ottenere una nuova valutazione del merito o delle conclusioni della consulenza tecnica quando il giudice le abbia motivatamente condivise.Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza.Data: 4 agosto 2026.Numero: 24424.

34) La restituzione nel termine per impugnare richiede la dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito il tempestivo esercizio del diritto. Il ritardo dell’ufficio matricola del carcere nell’autenticazione della procura speciale non giustifica il superamento del termine quando il difensore sia rimasto inerte e non abbia documentato concrete e tempestive iniziative di sollecitazione. La mancata prova della non imputabilità della decadenza impedisce l’accoglimento della richiesta.Autorità: Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza.Data: 4 agosto 2026.Numero: 29482.

35) Nell’accertamento giudiziale della paternità, la mera esistenza di altri familiari maschi consanguinei non è sufficiente a infirmare l’esito della prova genetica, in assenza dell’indicazione concreta di un’ipotesi alternativa di paternità. Il consulente tecnico non è tenuto a svolgere indagini su possibilità soltanto teoriche, non dedotte dalle parti, dovendo l’accertamento restare collegato alle domande e agli elementi introdotti nel processo.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza.Data: 5 agosto 2026.Numero: 24450.

36) La riqualificazione del rapporto di collaborazione a progetto che, sin dall’origine, si sia svolto con modalità proprie della subordinazione non integra una conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. La tutela indennitaria forfettaria prevista da tale disposizione riguarda la nullità della clausola appositiva del termine, mentre la fattispecie dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 comporta una riqualificazione complessiva del rapporto, fondata sulle concrete modalità di esecuzione e sulla violazione del modello legale del lavoro autonomo. Ne consegue il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria piena.Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza.Data: 5 agosto 2026.Numero: 24479.

37) In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine previsto dall’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale. Pertanto, quando l’erede abbia scelto la liquidazione individuale e contro tale scelta non siano state presentate opposizioni, l’assegnazione di un termine per la liquidazione delle attività ereditarie deve considerarsi priva di effetti e il suo mancato rispetto non può comportare la decadenza dal beneficio d’inventario.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza.Data: 5 agosto 2026.Numero: 24491.

38) La ricerca telematica dei beni da pignorare, prevista dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile, non costituisce un procedimento autonomo, ma una fase della procedura esecutiva. Il compenso dell’avvocato per l’attività svolta deve essere ricompreso nella liquidazione complessiva delle spese dell’esecuzione e non può formare oggetto di autonoma liquidazione. Restano distinte le spese direttamente sostenute dal creditore per la ricerca, recuperabili se necessarie, correttamente indicate e documentate.Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza.Data: 7 agosto 2026.Numero: 24518.

39) Nel giudizio di secondo grado instaurato anche mediante appello del pubblico ministero contro la condanna, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’imputato impedisce l’accoglimento della sua istanza di accesso alla giustizia riparativa proposta per la prima volta in appello, quando l’effetto devolutivo non consenta una mitigazione del trattamento sanzionatorio. In tale situazione, l’imputato può soltanto sollecitare l’iniziativa officiosa del giudice.Autorità: Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza.Data: 7 agosto 2026.Numero: 30137.

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