Lunedì in CDM il Governo punta ad approvare un nuovo DL, nel quale potrebbe approvare una sanatoria per tutti quei i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande o di prestazione di servizi, con ricavi annui superiori a 400.000 euro, o anche inferiori a questa soglia se incassano con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico, che hanno commesso una più violazioni nella trasmissione telematica al Fisco degli scontrini.
Chi si trova in difetto con l'Agenzia delle Entrate per la mancata certificazione dei corrispettivi potrà usufruire di uno sconto sulle sanzioni previste. Per sanare la posizione, infatti, entro il 15 dicembre 2023 dovranno versare in unica soluzione un diciottesimo delle sanzioni previste dalla legge manette agli evasori (157/2019) in relazione alla violazione commessa. E comunque versando un minimo di 2mila euro. Come prevede la bozza del decreto nel calcolo delle sanzioni non si applica il limite di 500 euro.
La sanatoria si applica sugli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, dell'individuazione di prodotti determinati, degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette al reverse charge, e ancora della mancata trasmissione, o con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi e infine la mancata emissione di ricevute, scontrini fiscali, documenti di trasporto o l’emissione di questi documenti per importi inferiori a quelli reali.
La norma nasce per favorire la collaborazione fra fisco e contribuenti, anche poichè gli uffici del fisco potrebbero incrociare le banche dati di POS e banche con i dati dichiarati ed applicare le sanzioni previste dalla norma. Questa è infatti la strada che il fisco intende avviare per l'accordo biennale con le partite IVA a partire dal 1° gennaio 2024
La sanatoria non si applica in ambito penale per reati punibili penalmente come omessa presentazione delle dichiarazioni, autoriciclaggio, di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e nei casi in cui le violazioni commesse non siano state già oggetto di contestazione alla data di versamento integrale delle somme dovute per far pace con il fisco.
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