Obblighi di correttezza del creditore nella concessione di nuovo credito garantito
- Luca Baj

- 27 dic 2025
- Tempo di lettura: 1 min

Il rapporto tra creditore, debitore principale e fideiussore è governato dai principi generali di buona fede e correttezza, che assumono rilievo sia nella fase precontrattuale sia nell’esecuzione del rapporto obbligatorio.
In tale cornice, il creditore non può limitarsi a una valutazione meramente formale della validità della garanzia, ma è tenuto a un comportamento attivo di tutela dell’affidamento del fideiussore, soprattutto quando la garanzia assiste obbligazioni future.L’articolo 1956 del codice civile, letto in combinato disposto con gli articoli 1175, 1337, 1366 e 1375, impone al creditore di richiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito, qualora ciò comporti un aggravamento del rischio.
La funzione della norma è quella di consentire al fideiussore di sottrarsi consapevolmente a un’obbligazione divenuta più onerosa senza sua colpa, preservando l’equilibrio sinallagmatico del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione di tale obbligo si configura quando il creditore, pur conoscendo le difficoltà economiche del debitore principale, conceda ulteriore credito confidando esclusivamente nella solvibilità del garante, senza informarlo né acquisirne il consenso.Solo nel caso in cui la conoscenza dello stato di crisi del debitore sia comune o presunta, come nelle ipotesi di coincidenza tra garante e organi sociali del debitore, può escludersi l’effetto liberatorio.Anche in presenza di clausole di dispensa dall’autorizzazione preventiva, resta centrale il rispetto sostanziale dei canoni di correttezza e buona fede, la cui violazione comporta la nullità della garanzia fideiussoria.





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