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Investimenti, l’informazione carente non rende automaticamente nullo il contratto

20 ore fa
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Il Tribunale di Latina distingue validità dell’accordo e responsabilità dell’intermediario verso il cliente.

La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non determina, da sola, la nullità del contratto di investimento. Lo ribadisce il Tribunale di Latina, prima sezione, con la sentenza n. 1620 del 18 agosto 2026, richiamando la distinzione tra regole che disciplinano la condotta del professionista e requisiti che incidono sulla validità dell’accordo. La domanda giudiziale deve perciò identificare con precisione il rimedio richiesto e i suoi presupposti.

Un’informazione incompleta sui rischi può integrare un inadempimento e assumere rilievo risarcitorio, senza cancellare automaticamente il rapporto.

L’impostazione si inserisce nell’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, espresso con la sentenza n. 26724 del 19 dicembre 2007. La violazione dei doveri dell’intermediario può generare responsabilità precontrattuale se riguarda la fase che precede o accompagna la stipulazione, oppure responsabilità contrattuale quando concerne l’esecuzione del rapporto.

In presenza dei relativi presupposti può venire in considerazione anche la risoluzione. Il piano dei rimedi resta distinto da quello dell’annullamento per dolo: l’eventuale condotta ingannatoria deve essere valutata rispetto alla formazione del consenso, non semplicemente identificata con qualsiasi omissione informativa.

Per impostare una controversia occorre quindi individuare il comportamento contestato, il momento in cui è intervenuto e il suo rapporto con il danno. Non basta affermare che l’investimento abbia prodotto una perdita: devono essere esaminate le informazioni dovute, quelle effettivamente fornite e le circostanze della decisione del cliente.

Sul piano documentale, assumono rilievo contratto, ordini, comunicazioni e informazioni sul profilo dell’investitore. La distinzione tra validità e condotta impedisce automatismi, ma non attenua gli obblighi professionali. Un contratto valido può essere stato eseguito in modo scorretto e dare luogo a conseguenze patrimoniali a carico dell’intermediario.

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