Il dissenso alla lite condominiale, quando è possibile
- Elena Albricci
- 4 giorni fa
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l'art. 1132 c.c. sancisce il diritto di ogni condòmino a non partecipare alle spese legali di una causa promossa o subita dal condominio.
In particolare, se l'assemblea decide di procedere con una causa o di difendersi in un giudizio, il condòmino contrario può separare la propria responsabilità da quella del condominio informando l'assemblea del proprio dissenso o, se assente, inviando una comunicazione a mezzo pec all'amministratore.
Tuttavia, il dissenso alle liti condominiali non si applica a tutte le liti esistenti in condominio, ad esempio non può applicarsi in caso di promozione di ricorsi per decreto ingiuntivo per il recupero di oneri condominiali, essendo la naturale e necessaria prosecuzione della gestione condominiale stessa, oltre che atto che non richiede espressa delibera condominiale ma rimesso ex. art. 63 disp. att. c.c. quale dovere dell'amministratore.






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