top of page

Il dissenso alla lite condominiale, quando è possibile

l'art. 1132 c.c. sancisce il diritto di ogni condòmino a non partecipare alle spese legali di una causa promossa o subita dal condominio.

In particolare, se l'assemblea decide di procedere con una causa o di difendersi in un giudizio, il condòmino contrario può separare la propria responsabilità da quella del condominio informando l'assemblea del proprio dissenso o, se assente, inviando una comunicazione a mezzo pec all'amministratore.

Tuttavia, il dissenso alle liti condominiali non si applica a tutte le liti esistenti in condominio, ad esempio non può applicarsi in caso di promozione di ricorsi per decreto ingiuntivo per il recupero di oneri condominiali, essendo la naturale e necessaria prosecuzione della gestione condominiale stessa, oltre che atto che non richiede espressa delibera condominiale ma rimesso ex. art. 63 disp. att. c.c. quale dovere dell'amministratore.


Commenti


Le ultime notizie

bottom of page