Fallimento chiuso, il creditore conserva l'azione sul debitore tornato in bonis
- piscitellidaniel
- 14 mag
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La chiusura della procedura non estingue automaticamente i crediti rimasti insoddisfatti.
La Corte di cassazione, sentenza n. 26806 del 12 febbraio 2022, afferma un principio rilevante per il rapporto tra concorso e tutela individuale: durante la procedura fallimentare, il creditore deve far valere le proprie ragioni secondo le regole dell'ammissione al passivo; dopo la chiusura, riacquista il libero esercizio delle azioni nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
Il punto di equilibrio è dato dalla funzione del fallimento. Finché la procedura è aperta, la domanda individuale non può interferire con la massa, perché la verifica del passivo assicura parità di trattamento tra creditori. La chiusura, tuttavia, non ha natura automaticamente satisfattiva né liberatoria. Se il credito resta in tutto o in parte insoddisfatto, il creditore può agire contro il debitore tornato alla gestione ordinaria del proprio patrimonio, salvo gli effetti di eventuali provvedimenti di esdebitazione.
La conseguenza pratica è significativa. Il debitore non può ritenere che la chiusura della procedura produca sempre una liberazione generale; il creditore, a sua volta, deve verificare titolo, prescrizione, insinuazione, limiti concorsuali e compatibilità dell'azione con gli effetti già prodotti dal fallimento. La vicenda si colloca nel cuore della materia fallimentare e della crisi d'impresa, perché definisce il passaggio dalla tutela collettiva alla ripresa delle azioni individuali, senza confondere chiusura procedurale ed estinzione sostanziale del debito.





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