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Fallimento chiuso, il creditore conserva l'azione sul debitore tornato in bonis
La chiusura della procedura non estingue automaticamente i crediti rimasti insoddisfatti. La Corte di cassazione, sentenza n. 26806 del 12 febbraio 2022, afferma un principio rilevante per il rapporto tra concorso e tutela individuale: durante la procedura fallimentare, il creditore deve far valere le proprie ragioni secondo le regole dell'ammissione al passivo; dopo la chiusura, riacquista il libero esercizio delle azioni nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile. I
14 magTempo di lettura: 1 min
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