DURF, nel calcolo della soglia rilevano anche alcuni prelievi non versati direttamente dall’impresa

Il chiarimento riguarda le ritenute sugli interessi attivi e le imposte estere nei limiti del credito riconosciuto.
Per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale, il rapporto tra versamenti e ricavi va valutato considerando anche alcuni prelievi economicamente riferibili all’impresa, pur quando il pagamento non transita direttamente dal suo conto fiscale. Il chiarimento riguarda la verifica della soglia del 10% prevista per il periodo di riferimento dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 174 del 16 settembre 2026 esamina anzitutto le ritenute d’acconto sugli interessi attivi relativi a disponibilità e depositi bancari. Il versamento all’Erario è materialmente eseguito dal sostituto d’imposta, ma il prelievo incide sul reddito dell’impresa che percepisce gli interessi. Per questa ragione può rilevare nella verifica indicata dall’Agenzia.
Il secondo profilo riguarda le imposte pagate all’estero. La loro rilevanza è circoscritta all’importo del credito d’imposta riconosciuto secondo l’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e utilizzato a scomputo dell’imposta italiana. Non si tratta, quindi, di sommare indistintamente ogni tributo estero: occorre verificare l’ammontare fiscalmente riconosciuto e il suo effettivo utilizzo secondo le condizioni applicabili.
Il chiarimento può incidere sulla documentazione necessaria alle imprese che richiedono il DURF nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto. La ricostruzione del rapporto percentuale richiede di collegare dichiarazioni, ritenute subite, credito per imposte estere e versamenti del triennio considerato. È una verifica contabile puntuale: la qualificazione delle somme rilevanti non esonera dal controllo degli altri requisiti previsti per il certificato.
Per l’impresa, la ricostruzione dei dati va quindi fatta prima di attestare il raggiungimento della soglia, conservando le evidenze di ogni componente considerata nel calcolo.






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