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Associazioni professionali, l’Irap non dipende automaticamente dalla forma associata

1 ora fa
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Associazioni professionali, l’Irap non dipende automaticamente dalla forma associata


La Corte costituzionale chiarisce che conta l’effettivo svolgimento comune dell’attività professionale e non la sola struttura dello studio.

La Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2026 n. 153, ha chiarito un principio di particolare rilevanza per l’applicazione dell’Irap alle associazioni professionali e agli studi associati.

La semplice esistenza di una struttura associativa non comporta automaticamente l’assoggettamento all’imposta. Perché l’associazione possa essere considerata autonomo soggetto passivo è necessario che l’attività professionale venga concretamente esercitata in comune dai professionisti che ne fanno parte.

Quando, invece, le prestazioni vengono svolte personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, l’attività resta riferibile alle persone fisiche anche se viene esercitata nell’ambito di uno studio associato.

La struttura comune può quindi limitarsi a svolgere funzioni organizzative: condivisione dei locali, gestione delle spese, personale ausiliario, strumenti professionali o ripartizione di determinati costi. Questi elementi non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’esistenza di un’attività professionale collettiva.

La Corte richiama l’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e il collegamento con l’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, valorizzando il riferimento normativo all’esercizio dell’attività “in forma associata”. Il principio impone quindi di guardare alla sostanza del rapporto professionale: l’amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa Irap esclusivamente sulla denominazione o sulla struttura formale dello studio, ma deve verificare se l’attività produttiva sia effettivamente riconducibile all’associazione oppure rimanga riferibile ai singoli professionisti.

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