top of page

Amministratore in prorogatio e diritto al compenso, chiarimenti dalla Cassazione

L’amministratore cessato rimane in carica fino alla nomina del successore, ma il nodo economico della prorogatiocontinua a generare contenzioso: se l’assemblea non rinnova formalmente l’incarico, l’attività svolta nel frattempo è remunerata oppure no. La continuità gestionale evita vuoti di potere, ma non può tradursi in una prestazione indefinitamente gratuita o, all’opposto, in un automatismo retributivo sganciato dal controllo assembleare.


La Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, ha ricondotto il problema a un criterio concreto: l’amministratore in prorogatio conserva le attribuzioni necessarie alla gestione ordinaria e agli adempimenti imposti dalla legge, e il tema del compenso va letto insieme alla volontà dell’assemblea espressa al momento della nomina e dell’accettazione. Quando il compenso è stato approvato e l’amministratore prosegue perché il condominio non provvede alla sostituzione, la prosecuzione non è una parentesi “extra” slegata dal rapporto originario. Ne discende che la permanenza in carica, fino alla sostituzione, può includere la remunerazione pattuita, salvo una scelta contraria dei condomini. Il baricentro, quindi, è il consenso assembleare: espresso nella delibera di nomina e, se del caso, confermato da comportamenti concludenti compatibili con l’accettazione della gestione e dei relativi costi.


Resta una frattura con una parte della giurisprudenza di merito, che ha negato il diritto al compenso in assenza di una nuova deliberazione, riconoscendo al più il rimborso delle spese documentate. È il caso del Tribunale di Napoli n. 5036/2025, che ha valorizzato l’esigenza di una rinnovata determinazione del corrispettivo, specie quando la prorogatio si protrae. In concreto, la linea di demarcazione diventa la prova: tracciabilità della nomina e del compenso ai sensi dell’articolo 1129 c.c., coerenza della gestione con i limiti dell’ordinaria amministrazione, assenza di delibere che escludano o rideterminino l’onorario, eventuale approvazione di rendiconti che includano la relativa voce. Il contenzioso, così, tende a concentrarsi su due punti: se la prorogatio abbia sconfinato in attività eccedenti l’ordinario e se il condominio, con atti e comportamenti, abbia mantenuto o negato quel consenso che rende sostenibile la pretesa economica. Conta anche la trasparenza: rendiconti chiari e attività documentate riducono l’area del dissenso e rafforzano la richiesta di onorario.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page