É lecita la comunicazione dell'esistenza di un debito a terzi
- Elena Albricci
- 3 ore fa
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Con il provvedimento del Garante del 12/03/26 n. 193 si è trovata finalmente una risposta al quesito che ha interessato per diverso tempo le società di recupero crediti riguardo le comunicazioni verso terzi informative sull'esistenza di un debito.
In particolare, nel caso in esame il reclamo era stato esporto da un soggetto che lamentava la ricezione, da parte di una società di recupero crediti, di una comunicazione avente ad oggetto l'indicazione di un debito, inviata anche ad altri suoi famigliari, tutti co-intestatari di beni immobili con il debitore.
Secondo il Garante la comunicazione inviata dalla società di recupero crediti è da considerarsi illecita in quanto priva di base giuridica e lesivo della dignità dell'interessato.





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