Utili rinunciati, niente incasso soltanto presunto per il socio
La giustizia tributaria del Lazio conferma il superamento della teoria dell’incasso giuridico dopo la riforma.
La rinuncia del socio a utili o crediti non equivale automaticamente alla loro riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3167/2026, conferma il superamento della teoria dell’incasso giuridico nel quadro successivo alla riforma del 2015. Il punto centrale è l’assenza di una percezione effettiva delle somme.
La precedente ricostruzione trattava la rinuncia come una sequenza ideale: prima l’incasso del credito da parte del socio, poi il suo conferimento alla società. Da questa finzione poteva derivare la tassazione di un reddito non materialmente riscosso. L’orientamento richiamato dalla pronuncia esclude che il passaggio possa essere dato per scontato.
Il tema è stato affrontato dalla Cassazione anche con la decisione n. 16595 del 12 giugno 2023, quinta sezione. La disciplina fiscale della rinuncia deve essere letta alla luce delle modifiche intervenute, senza riproporre automaticamente un meccanismo elaborato in un contesto normativo precedente.
Occorre però distinguere la posizione del socio da quella della società debitrice. L’assenza di un incasso imponibile per il primo non autorizza a concludere che l’operazione sia sempre fiscalmente neutrale per tutti i soggetti. La natura del credito, il suo valore fiscale e il trattamento della rinuncia presso la partecipata richiedono una valutazione separata.
Anche la documentazione dell’operazione assume rilievo. La delibera di distribuzione, l’origine del credito e l’atto di rinuncia devono consentire di ricostruire ciò che è realmente accaduto. Un credito mai pagato presenta un problema diverso rispetto a somme prima messe a disposizione del socio e poi restituite o reinvestite.
Sul piano applicativo, la pronuncia invita quindi a evitare automatismi nell’individuazione del presupposto impositivo. In sede di accertamento resta necessario separare la formazione del diritto agli utili, l’eventuale disponibilità delle somme e la successiva decisione di rinunciarvi.





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