Polizze, l’aggravamento del rischio non giustifica tagli automatici
La compagnia deve dimostrare i presupposti del diniego o della riduzione proporzionale dell’indennizzo.

Il peggioramento del rischio assicurato non autorizza la compagnia a ridurre liberamente il risarcimento. La sentenza n. 1341 del 26 agosto 2026 del Giudice di pace di Messina riporta al centro il rapporto tra prova dell’aggravamento, condizioni di assunzione del rischio e misura dell’indennizzo. La motivata contestazione dell’assicuratore deve trovare riscontro nella disciplina del contratto.
L’articolo 1898 del Codice civile distingue due ipotesi. Se il nuovo rischio sarebbe stato tale da indurre l’impresa a non stipulare affatto la polizza, può venire meno l’obbligo di pagamento alle condizioni previste dalla norma. Se invece l’assicurazione sarebbe stata conclusa a un premio più elevato, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato. Sono conseguenze differenti, fondate su presupposti che non possono essere sovrapposti.
La distinzione incide sull’onere di motivare una liquidazione inferiore alla richiesta. Non basta richiamare una generica maggiore pericolosità: occorre collegare la variazione alle scelte assicurative e, quando si applica la riduzione, alla relativa base economica. Sul piano operativo, assumono quindi rilievo il questionario iniziale, le informazioni fornite, le comunicazioni sul mutamento delle condizioni e gli elementi utilizzati per determinare il premio. La ricostruzione deve consentire di comprendere come si arrivi alla somma offerta.
Per l’assicurato resta centrale l’obbligo di comunicare immediatamente gli aggravamenti del rischio previsto dalla stessa disposizione. Nella gestione di un sinistro, una verifica utile consiste nel separare tre passaggi: esistenza della variazione, effetto sull’assumibilità della copertura e calcolo dell’eventuale decurtazione. Una contestazione documentata può concentrarsi su ciascuno di questi punti, evitando che una percentuale indicata nella proposta di liquidazione venga trattata come un dato privo di necessità di spiegazione.






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