Fondo di garanzia, l’insinuazione non duplica il credito bancario
- Luca Baj

- 3 ore fa
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Dopo il pagamento, il gestore acquista per surrogazione un credito autonomo verso l’impresa insolvente.
L’insinuazione al passivo del credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese non determina una duplicazione rispetto alla posizione della banca finanziatrice. Il pagamento eseguito a seguito dell’escussione trasferisce al garante, nei limiti della somma corrisposta, il diritto verso l’impresa debitrice.
La garanzia pubblica tutela il rischio creditizio della banca e non configura il gestore come coobbligato solidale della società finanziata. Ne consegue che le regole previste per i condebitori solidali non possono impedire al garante di far valere il credito acquisito per surrogazione.
La banca conserva la propria posizione soltanto per la quota rimasta insoddisfatta. Per evitare una duplicazione, l’importo ammesso in suo favore deve essere ridotto in misura corrispondente alla somma pagata dal Fondo.
La questione assume particolare rilievo nelle procedure concorsuali aperte dopo l’ampio ricorso ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. L’escussione può avvenire quando il credito della banca è già stato ammesso, rendendo necessario aggiornare correttamente lo stato passivo.
Il credito del garante ha una propria fonte e deve essere esaminato secondo le regole applicabili alla surrogazione e alla specifica garanzia pubblica. Non è sufficiente opporre la precedente ammissione della banca per escluderne il riconoscimento.
Per curatori e creditori è essenziale ricostruire pagamenti, quote garantite e importi residui. La corretta rappresentazione evita sia il doppio riconoscimento sia l’ingiustificata esclusione del Fondo dal concorso sul patrimonio dell’impresa insolvente.





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