Fideiussione e nullità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24825/2026, ha precisato che la presenza di clausole conformi allo schema ABI non determina automaticamente la nullità della fideiussione. Per le garanzie specifiche stipulate nel 2015 o comunque al di fuori del periodo esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005, il giudice deve accertare se il contratto derivi concretamente da un’intesa anticoncorrenziale. La semplice riproduzione delle clausole relative alla sopravvivenza dell’obbligazione non è quindi sufficiente a invalidare il contratto. La pronuncia affronta anche gli effetti della clausola di pagamento «a prima richiesta». In presenza di tale pattuizione, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. inviando al garante una richiesta stragiudiziale entro il termine stabilito dalla norma, senza dover necessariamente avviare un giudizio. Questo principio opera anche quando la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia nulla perché collegata a un’intesa anticoncorrenziale. La decisione distingue così la mera presenza di clausole ABI dalla prova dell’effettiva violazione della concorrenza e chiarisce le modalità con cui il creditore può conservare la garanzia.























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