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Caldaie a condensazione, lo stop agli incentivi riguarda anche le spese accessorie

Le detrazioni edilizie si orientano verso tecnologie non alimentate esclusivamente da combustibili fossili.


La disciplina degli incentivi per gli impianti di climatizzazione invernale è stata ridefinita in modo restrittivo. Dal 2025 non è più ammessa la detrazione per gli interventi di sostituzione degli impianti con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, incluse le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione. La regola si coordina con l’articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199.


Il chiarimento più rilevante riguarda l’ampiezza dello stop. L’esclusione non si limita al costo della caldaia, ma si estende anche alle spese accessorie strettamente collegate, comprese quelle di adeguamento e messa a norma dell’impianto. La lettura evita che il divieto venga svuotato attraverso la frammentazione delle voci di spesa.


Restano invece agevolabili, se rispettano i requisiti tecnici, le soluzioni coerenti con la transizione energetica, come pompe di calore, sistemi ibridi e impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione per interventi di efficienza energetica è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento in caso di abitazione principale, sempre nel rispetto delle condizioni previste.


Il messaggio operativo è netto: non basta sostituire un vecchio generatore con una caldaia più efficiente se l’impianto resta alimentato esclusivamente da combustibili fossili. La detrazione fiscale guarda alla tecnologia nel suo complesso e alla compatibilità con gli obiettivi di decarbonizzazione.


Per contribuenti, amministratori di condominio e tecnici, la qualificazione dell’intervento deve avvenire prima dell’avvio dei lavori. Un errore nella scelta dell’impianto può rendere indetraibili non solo il bene principale, ma anche installazione, adeguamenti e prestazioni collegate.

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