
Revoca dell’amministratore, la mediazione non è obbligatoria
- Luca Baj

- 6 ore fa
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La Cassazione conferma la natura camerale del procedimento e ne esclude l’assoggettamento alla condizione di procedibilità prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010
Il procedimento per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio non richiede il previo esperimento della mediazione. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10275, depositata il 20 aprile 2026, chiarendo che tale giudizio appartiene alla volontaria giurisdizione e non assume natura contenziosa neppure quando si sviluppa attraverso il confronto tra più soggetti.
La questione incide direttamente sull’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che considera la mediazione una condizione di procedibilità per numerose controversie, comprese quelle condominiali. Il semplice collegamento della domanda alla gestione del condominio, tuttavia, non basta a ricondurre ogni procedimento nel perimetro della mediazione obbligatoria. Occorre esaminare la natura della tutela richiesta e gli effetti del provvedimento giudiziale.
La revoca prevista dall’articolo 1129 del Codice civile è finalizzata a rimuovere l’amministratore quando ricorrono gravi irregolarità o altre situazioni indicate dalla legge. Il giudice interviene nell’interesse della corretta amministrazione dell’edificio, adottando un provvedimento modificabile e revocabile, privo dell’attitudine al giudicato propria delle sentenze che definiscono un conflitto su diritti soggettivi.
Questa qualificazione esclude anche l’applicazione della sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. Se il tentativo non costituisce una condizione necessaria per rivolgersi al giudice, l’assenza della parte non può produrre le conseguenze previste per i giudizi ai quali la disciplina si applica.
La decisione non elimina la possibilità di ricorrere volontariamente alla mediazione per affrontare i conflitti sottostanti. Assemblea, condomini e amministratore possono comunque utilizzare lo strumento per discutere contestazioni contabili, ritardi, carenze documentali o difficoltà gestionali. Sul piano processuale, però, il ricorso per la revoca può essere presentato direttamente al tribunale, senza che l’istante debba prima attivare un organismo di mediazione.





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