Bancarotta infragruppo, l’interesse del gruppo non giustifica la distrazione

I vantaggi compensativi devono essere concreti: la sola appartenenza al gruppo non rende leciti i trasferimenti.
Nei gruppi societari la gestione coordinata non elimina l’autonomia patrimoniale delle singole società. Il trasferimento di risorse da una società in difficoltà a un’altra impresa del gruppo può integrare una condotta distrattiva quando manca una contropartita o un beneficio compensativo effettivo.
La giurisprudenza penale ritiene insufficiente il semplice richiamo a un generico interesse di gruppo. Ogni società conserva un patrimonio distinto destinato anche alla garanzia dei propri creditori. Per escludere la natura distrattiva occorre dimostrare un saldo positivo o benefici specifici capaci di neutralizzare gli effetti negativi per la società che trasferisce le risorse.
Il tema è particolarmente rilevante nelle fasi di crisi, quando finanziamenti, rinunce a crediti, trasferimenti di beni e pagamenti tra società collegate possono modificare la posizione dei creditori.
La documentazione delle ragioni economiche dell’operazione diventa una tutela preventiva, soprattutto quando una società presenta già segnali di insolvenza.





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