Scissione societaria e bancarotta: quando l’operazione diventa distrattiva

La Cassazione chiarisce che la scissione non è illecita in sé, ma può integrare bancarotta se deliberatamente depauperativa.
La Corte di cassazione penale, Sezione V, sentenza 4 settembre 2026 n. 32909 ha affrontato il rapporto tra operazioni di scissione societaria e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Il principio di partenza è netto: la scissione costituisce un’operazione straordinaria espressamente disciplinata dall’ordinamento e non può essere considerata automaticamente un atto di distrazione patrimoniale. La normativa societaria prevede infatti specifici meccanismi di tutela dei creditori coinvolti nell’operazione.
La valutazione cambia, tuttavia, quando la scissione viene utilizzata con finalità deliberatamente depauperative. Il trasferimento di attività a una società beneficiaria può assumere rilievo penale se, considerate la situazione debitoria della società scissa e le conseguenze economiche dell’operazione, determina consapevolmente un pregiudizio per i creditori.
Non è quindi la forma giuridica dell’operazione a determinare la responsabilità, ma la sua concreta funzione economica. Diventano centrali la consistenza dei beni trasferiti, le passività rimaste nella società scissa, la sostenibilità dell’assetto successivo e la consapevolezza degli amministratori.
La decisione assume particolare rilevanza nelle ristrutturazioni societarie precedenti a una crisi o a una procedura concorsuale. Scissioni, conferimenti e trasferimenti patrimoniali devono essere valutati non soltanto sotto il profilo societario e fiscale, ma anche rispetto all’effettiva tutela della garanzia patrimoniale dei creditori e al rischio di successive contestazioni penali.






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