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Obblighi informativi e investimenti finanziari: la Cassazione esclude ogni automatismo sulla gravità dell’inadempimento

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità degli intermediari finanziari in caso di violazione degli obblighi informativi, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra omissione delle informazioni, gravità dell’inadempimento e diritto dell’investitore alla risoluzione del contratto. La Suprema Corte ha infatti preso espressamente le distanze dall’orientamento espresso dalla sentenza. n. 7757/2025, secondo cui la violazione degli obblighi informativi configurerebbe automaticamente un inadempimento di non scarsa importanza, poiché determinerebbe la totale inconsapevolezza dell’investitore rispetto all’operazione finanziaria posta in essere. Secondo i giudici di legittimità, tale impostazione non può essere condivisa in termini assoluti, in quanto la consapevolezza dell’investitore può derivare anche da elementi diversi dalle informazioni formalmente rese dall’intermediario, come la comprovata esperienza maturata nel settore finanziario o la conoscenza acquisita attraverso precedenti investimenti.

Richiamando il principio già affermato dalla pronuncia n. 8212/2020, la Corte ribadisce che la gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., deve essere valutata con riferimento all’interesse concreto della parte all’esatta esecuzione del contratto e non può essere affermata in modo automatico e astratto ogniqualvolta venga accertata una violazione degli obblighi informativi. Sebbene tali violazioni siano, in linea generale, idonee a integrare un inadempimento di non scarsa importanza, questa presunzione può essere superata quando l’intermediario riesca a dimostrare che le informazioni omesse non avrebbero comunque inciso sulla decisione finale dell’investitore. Si tratta di una verifica che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, chiamato a valutare le specifiche circostanze del caso concreto.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava due investitori che, dal 1992, avevano intrattenuto un rapporto con una banca di credito cooperativo nell’ambito di un contratto di negoziazione, sottoscrizione e collocamento di valori mobiliari. Nel corso del 2000 avevano acquistato obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da un altro emittente, titoli che successivamente erano andati in default. Gli investitori avevano quindi convenuto in giudizio la banca, lamentando la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dall’art. 21 del Testo Unico della Finanza, nonché degli obblighi informativi disciplinati dagli artt. 26 e 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, chiedendo la dichiarazione di nullità o, in subordine, la risoluzione dei contratti, oltre alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1970/2011, aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo la violazione dell’art. 21 TUF esclusivamente con riferimento a una diversa operazione finanziaria e respingendo invece le richieste relative alle obbligazioni argentine. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’appello, ma successivamente la Cassazione, con ordinanza n. 8992/2021, aveva disposto il rinvio alla Corte d’appello di Milano affinché verificasse l’effettivo adempimento degli obblighi informativi e l’esistenza del nesso causale tra l’eventuale omissione e la scelta di investimento.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 900/2022, aveva nuovamente respinto il gravame, ritenendo che la presunzione del nesso causale fosse stata superata dalla circostanza che gli investitori, anche dopo il default dei titoli oggetto della controversia, avevano continuato a effettuare investimenti caratterizzati da un analogo livello di rischio. Tale comportamento, secondo i giudici di merito, dimostrava che la mancata informazione non aveva concretamente inciso sulle loro scelte di investimento.

La Corte di cassazione ha infine confermato questa ricostruzione, rigettando il ricorso degli investitori e condannandoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia ribadisce così un principio destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche nel contenzioso in materia di intermediazione finanziaria: la violazione degli obblighi informativi non determina automaticamente la gravità dell’inadempimento né giustifica, di per sé, la risoluzione del contratto. È invece necessario accertare, caso per caso, se l’omissione abbia effettivamente influito sulla decisione dell’investitore, tenendo conto della sua esperienza, del comportamento concretamente tenuto e di tutte le circostanze della vicenda. Solo attraverso tale valutazione è possibile stabilire se ricorrano i presupposti dell’art. 1455 c.c. e se sussista il necessario nesso causale tra l’inadempimento dell’intermediario e il danno lamentato dall’investitore.

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