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Cibo e promesse verdi: scattano le nuove regole contro il greenwashing

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Cibo e promesse verdi: scattano le nuove regole contro il greenwashing

Dal 27 settembre il calendario europeo impone messaggi ambientali più rigorosi, con effetti su confezioni, pubblicità e scorte.

La comunicazione ambientale dei prodotti alimentari entra in una fase più rigorosa. La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, fissa al 27 settembre 2026 l’applicazione delle misure nazionali di recepimento. Per produttori e distributori il cambiamento riguarda il modo in cui si presentano benefici ecologici, certificazioni e caratteristiche degli imballaggi.

Il testo amplia le pratiche considerate sleali. Vieta le affermazioni ambientali generiche quando l’operatore non può dimostrare prestazioni ambientali eccellenti riconosciute e pertinenti. Inoltre, impedisce di attribuire all’intero prodotto un beneficio riferito soltanto a una sua parte. Un miglioramento della confezione, quindi, non autorizza a descrivere indistintamente come ecologico anche l’alimento che contiene.

Un altro divieto riguarda le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto climatico neutro, ridotto o positivo quando il messaggio si basa sulla compensazione delle emissioni. Anche i marchi di sostenibilità devono rispettare condizioni precise: non possono essere esibiti se non si fondano su un sistema di certificazione o non sono istituiti da autorità pubbliche.

Per il settore alimentare, l’effetto operativo è una maggiore attenzione alla corrispondenza tra parole e documentazione. L’analisi pubblicata da FoodNavigator il 25 settembre descrive imprese orientate verso risultati misurabili e filiere tracciabili. In termini organizzativi, ciò suggerisce di collegare ogni messaggio ai dati che lo sostengono, precisando il prodotto interessato, il perimetro della valutazione e l’effettiva caratteristica migliorata.

La gestione delle vecchie scorte richiede una valutazione specifica. La Commissione europea riferisce che le autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori hanno concordato un approccio proporzionato: possono considerare cicli degli imballaggi, quantità già ordinate, durata commerciale dei prodotti e concrete possibilità di correzione. Questo orientamento non equivale a un’esenzione automatica per tutte le confezioni precedenti.

Le imprese sono chiamate ad agire tempestivamente e in buona fede, aggiornando i messaggi online, correggendo la pubblicità e adeguando le confezioni future. Nei casi giustificati, le autorità possono privilegiare indicazioni e interventi correttivi prima delle sanzioni, evitando richiami o distruzioni sproporzionati rispetto ai costi e al danno ambientale che produrrebbero.

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