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Vepa, la vetrata non basta a rendere libero l’intervento

18 mag
Tempo di lettura: 1 min

Il Tar Campania chiarisce che l’edilizia libera si arresta quando le opere creano uno spazio stabilmente chiuso o nuova volumetria.


Le vetrate panoramiche amovibili non sono una formula magica per sottrarre ogni intervento al permesso di costruire. La pronuncia del Tar Campania, Sezione Napoli, sentenza 13 aprile 2026, n. 2358, ribadisce che il regime di edilizia libera previsto dall’articolo 6 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 resta subordinato alla natura effettiva dell’opera e agli effetti prodotti sull’immobile.


Il caso riguarda una tettoia e altre strutture installate su un terrazzo, con elementi portanti, ancoraggi stabili e chiusure laterali. Il privato aveva ricondotto l’intervento alle Vepa, ma il giudice amministrativo ha valorizzato il risultato complessivo: non semplici pannelli trasparenti e amovibili, bensì la trasformazione di uno spazio aperto in ambiente stabilmente fruibile, con incremento di volumetria e modifica dell’assetto edilizio.


Il principio è centrale per tecnici, amministratori condominiali e proprietari. L’edilizia libera non dipende dal nome commerciale del prodotto installato, ma dalla verifica concreta di requisiti come amovibilità, assenza di nuova superficie, assenza di nuovi volumi e mancato mutamento della destinazione d’uso. Se tali condizioni mancano, la Scia non è sufficiente e torna necessario il permesso di costruire.


La decisione riduce l’area delle interpretazioni estensive nate dopo il Salva casa. Le Vepa possono semplificare gli interventi su balconi, logge e spazi accessori, ma non possono legittimare la chiusura stabile di superfici trasformate in locali utilizzabili. Per il contenzioso edilizio il messaggio è netto: l’abuso non si valuta per frammenti, ma considerando l’insieme delle opere e il loro impatto urbanistico.


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