Tfr, nessuna stretta fiscale: resta il paracadute delle aliquote più favorevoli

Nessun aumento automatico della tassazione sul Tfr dal 2027. Contrariamente alle prime interpretazioni circolate dopo la pubblicazione del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, la clausola di salvaguardia che consente di applicare al trattamento di fine rapporto le aliquote e gli scaglioni Irpef del 2006, quando risultano più convenienti per il lavoratore, continuerà a operare. Il chiarimento emerge dalla lettura coordinata del decreto legislativo 117/2026, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027. L'abrogazione formale della vecchia disposizione aveva fatto ipotizzare la scomparsa del beneficio, ma la tutela è stata in realtà trasferita all'interno della nuova disciplina fiscale.
L'equivoco nasce dall'articolo 376 del Dlgs 117/2026, che tra le disposizioni abrogate comprende anche l'articolo 1, comma 9, della legge 296/2006, cioè la norma della Finanziaria 2007 che aveva introdotto il meccanismo di salvaguardia. Una lettura isolata dell'abrogazione poteva quindi far pensare che, dal prossimo anno, il Tfr sarebbe stato tassato esclusivamente secondo il sistema vigente al momento della liquidazione. Il nuovo Testo unico, però, recupera espressamente la stessa protezione nell'articolo 21, comma 11, evitando che la cancellazione della vecchia norma produca un effettivo cambiamento del trattamento fiscale.
Il meccanismo continuerà dunque a consentire, per il Tfr, le indennità equipollenti e le altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, qualora siano più favorevoli rispetto a quelli che deriverebbero dalla disciplina ordinaria. Si tratta di una tutela particolarmente importante perché il trattamento di fine rapporto viene accumulato durante molti anni di attività lavorativa ma viene assoggettato a tassazione separata quando matura il diritto alla liquidazione. La clausola serve proprio a evitare che successive modifiche dell'Irpef possano determinare un aggravio fiscale rispetto al sistema utilizzato come riferimento.
La questione assume particolare rilevanza per i lavoratori con redditi più elevati e con importi consistenti di Tfr accumulati durante una lunga carriera. Per le fasce medio-basse, infatti, le modifiche apportate negli ultimi anni all'Irpef hanno generalmente ridotto o accorpato le aliquote, limitando il possibile vantaggio derivante dal confronto con il 2006. Per altri contribuenti, invece, la possibilità di utilizzare il vecchio sistema può ancora produrre un trattamento fiscale più favorevole. La permanenza della salvaguardia evita quindi che l'entrata in vigore del nuovo Testo unico determini una penalizzazione proprio nel momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento.
Un ulteriore elemento che rafforza questa interpretazione arriva dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Nel documento non viene infatti indicato alcun incremento di gettito collegato alla presunta eliminazione della clausola. Se il paracadute fosse stato realmente cancellato, almeno una parte dei contribuenti avrebbe potuto subire una tassazione superiore, producendo conseguentemente maggiori entrate per l'Erario. L'assenza di una simile previsione è coerente con la scelta del legislatore di procedere a un riordino delle disposizioni, trasferendo la regola dalla legge del 2006 al nuovo Testo unico senza modificarne sostanzialmente gli effetti.
La precisazione corregge così le interpretazioni secondo cui dal 1° gennaio 2027 sarebbe diventato fiscalmente più oneroso ricevere il Tfr e ridimensiona anche l'ipotesi che potesse risultare conveniente anticipare la cessazione del rapporto entro la fine del 2026 soltanto per conservare il vecchio trattamento. La disciplina di favore continuerà invece a essere disponibile anche con l'entrata in vigore del nuovo sistema. Resta distinta la posizione del Tfr conferito alla previdenza complementare, soggetto a specifiche regole fiscali e non al medesimo meccanismo previsto per le somme assoggettate alla tassazione separata.
Il caso evidenzia anche la complessità dell'opera di riordino della legislazione tributaria. Quando una disposizione viene abrogata perché il suo contenuto è trasferito in un nuovo testo normativo, la sola lettura dell'elenco delle norme cancellate può restituire un quadro incompleto. Per il trattamento di fine rapporto, il nuovo Testo unico non elimina quindi il salvagente costruito quasi vent'anni fa: cambia la collocazione della norma, mentre resta la possibilità di utilizzare le aliquote più favorevoli quando il confronto con il regime ordinario produce un vantaggio per il lavoratore.





Commenti