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Targhe sulle parti comuni, assemblea senza potere se decide l’amministratore

Quando il regolamento attribuisce la valutazione all’amministratore, il diniego assembleare esce dal perimetro delle competenze condominiali.


La collocazione di targhe professionali o commerciali sulle parti comuni non può essere affrontata dall’assemblea come se ogni decisione spettasse sempre alla maggioranza. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 979 del 24 marzo 2026, ha chiarito che il riparto delle competenze fissato dal regolamento condominiale vincola anche l’organo assembleare. Se il regolamento demanda all’amministratore il potere di valutare l’installazione, la delibera con cui l’assemblea nega l’autorizzazione invade una sfera che non le appartiene.


Il principio è rilevante perché distingue due profili spesso confusi. Da un lato vi è il diritto del singolo condòmino di servirsi della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c., purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi il pari uso altrui. Dall’altro lato vi è il controllo condominiale su decoro architettonico, sicurezza, dimensioni, materiali e collocazione della targa. Se tale controllo è affidato all’amministratore, l’assemblea non può trasformarsi nell’organo competente solo perché ritiene opportuno decidere.


La nullità del diniego assembleare, però, non equivale automaticamente al diritto di installare la targa senza ulteriori passaggi. Se manca una valutazione dell’amministratore, il condòmino deve comunque ottenere il provvedimento previsto dal regolamento. La tutela non consiste nell’eliminare ogni controllo, ma nel riportare la decisione al soggetto competente. Il punto centrale è la legalità interna dell’organizzazione condominiale: la maggioranza non può pronunciarsi validamente quando il regolamento ha già attribuito quella funzione a un diverso organo.


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