Procura e intermediazione finanziaria, la Cassazione impone la forma scritta
- Luca Baj

- 10 ore fa
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L’ordinanza n. 9855 del 16 aprile 2026 ribadisce la centralità dell’articolo 23 del TUF e dell’articolo 1392 del codice civile nella tutela dell’investitore
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9855 del 16 aprile 2026, affronta un profilo rilevante nei rapporti tra cliente e intermediario: la forma della procura rilasciata dall’investitore a un terzo per operare nell’ambito di un rapporto bancario o di un contratto di intermediazione finanziaria. Il principio affermato è netto: se il contratto quadro relativo ai servizi di investimento deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, anche la procura destinata a incidere su quel rapporto deve rispettare la medesima forma.
Il ragionamento della Corte muove dall’articolo 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone la forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Tale prescrizione non ha una funzione meramente documentale, ma integra una tutela sostanziale dell’investitore, il quale deve poter conoscere con precisione contenuto, limiti e rischi del rapporto. In questa prospettiva, la procura conferita a un terzo non è un atto accessorio neutro: attribuisce infatti il potere di agire in nome e per conto del cliente, incidendo direttamente su un contratto assoggettato a forma vincolata.
Da qui l’applicazione dell’articolo 1392 del codice civile, secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. La Corte valorizza così il collegamento tra negozio rappresentativo e contratto finale, escludendo che la delega possa essere validamente conferita in modo orale o desunta da comportamenti concludenti. In assenza del requisito formale, il potere rappresentativo è affetto da nullità.
La pronuncia estende tale conclusione anche alla procura rilasciata per operare sul conto corrente, richiamando il quadro normativo di protezione già presente nella disciplina bancaria, dalla legge n. 154 del 1992 al Testo unico bancario, d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. Ne emerge un indirizzo coerente: quando l’ordinamento impone la forma scritta per presidiare la trasparenza e la consapevolezza del cliente, ogni atto che attribuisca a terzi il potere di incidere su quel rapporto deve essere parimenti formalizzato per iscritto. Per banche e intermediari ciò si traduce nell’esigenza di verificare con rigore l’esistenza di una delega valida, mentre per l’investitore la decisione rafforza la protezione contro operazioni compiute senza un titolo rappresentativo formalmente idoneo.





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