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Euribor manipolato, il nodo passa dalla Corte Ue alle Sezioni Unite

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min

La validità delle clausole indicizzate resta sospesa tra nullità, prova del danno e rimedi risarcitori

La vicenda dell’Euribor manipolato torna al centro del contenzioso bancario perché incide su molti contratti a tasso variabile stipulati anche prima dell’accertamento europeo dell’intesa anticoncorrenziale. Il nodo non riguarda più soltanto l’esistenza del cartello, ricostruito a livello unionale per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, ma gli effetti che quel dato alterato può produrre sui rapporti che hanno usato l’indice come parametro di calcolo.

L’attesa riguarda due piani collegati. Da un lato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrà chiarire se la violazione dell’articolo 101 TFUE, accertata nel mercato dei derivati su tassi, possa rilevare anche per ogni rapporto nel quale l’Euribor sia stato impiegato come indice esterno. Dall’altro, le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, hanno rinviato la decisione in attesa del pronunciamento europeo, dopo la rimessione disposta dalla Prima sezione civile con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024.

Il contrasto giurisprudenziale è netto. Un primo indirizzo, valorizzando l’ordinanza della Cassazione n. 34889 del 2023, considera la decisione della Commissione europea come prova privilegiata della manipolazione e apre alla rideterminazione degli interessi applicati nel periodo interessato, anche quando la banca finanziatrice non abbia partecipato all’intesa. Secondo questa impostazione, se il parametro richiamato dalle parti è stato alterato da condotte illecite, viene meno l’affidabilità del meccanismo esterno scelto per determinare il corrispettivo.

Un orientamento più restrittivo, richiamato anche nelle conclusioni della Procura generale, distingue invece tra illecito anticoncorrenziale e validità dei singoli contratti. La tesi è che l’intesa sanzionata abbia riguardato il mercato degli EIRD, cioè dei derivati su tassi, e non automaticamente quello dei mutui. Ne deriverebbe un onere probatorio più rigoroso per il cliente: non basterebbe invocare l’accertamento europeo, ma occorrerebbe dimostrare l’effettiva incidenza della condotta sul valore dell’Euribor applicato e il collegamento causale con il pregiudizio subito.

La soluzione attesa avrà ricadute operative. Se prevarrà la lettura estensiva, la clausola di indicizzazione potrebbe essere esposta a nullità parziale, sostituzione del parametro o ricalcolo degli interessi limitatamente al periodo manipolato. Se invece sarà confermata la lettura restrittiva, lo spazio di tutela si sposterà sul piano risarcitorio, con la necessità di provare il sovrapprezzo pagato e il nesso tra mercato e danno individuale.

Per banche e clienti, la questione impone una verifica tecnica dei contratti: data di stipula, periodo di applicazione del tasso, formula di indicizzazione, spread, eventuale partecipazione dell’intermediario al panel e documentazione dei pagamenti. Dalla risposta europea e dalla successiva decisione delle Sezioni Unite dipenderà il perimetro delle azioni praticabili.


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