Derivati IRS, la prima decisione di merito dopo la svolta della Cassazione
- Luca Baj

- 3 ore fa
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La Corte d’Appello di Milano ribadisce che il consenso dell’investitore richiede piena intelligibilità di rischio, costi e struttura dell’operazione
La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano del 25 febbraio 2026 si inserisce nel nuovo assetto interpretativo delineato dalla Cassazione in materia di interest rate swap e offre un primo banco di prova applicativo dopo le ordinanze nn. 2262 e 2358 del febbraio 2026. Il giudizio ha riguardato due contratti IRS rispetto ai quali la parte attrice, quale cessionaria dei crediti della società originaria, aveva dedotto la nullità per carenza della causa in concreto e per indeterminatezza dell’oggetto, domandando la restituzione delle somme pagate a titolo di differenziali negativi, commissioni, oneri e interessi, oltre al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi.
La decisione valorizza in modo netto il tema della consapevolezza del rischio. Secondo i giudici milanesi, nei derivati in esame non erano esplicitati né la formula matematica necessaria a comprendere il mark to market, né gli scenari probabilistici idonei a rappresentare la misura qualitativa e quantitativa dell’alea contrattuale. In assenza di tali elementi, l’investitore non è posto nella condizione di comprendere in termini effettivi la struttura economica dell’operazione, i relativi costi e l’ampiezza del rischio assunto.
La pronuncia si collega ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 8770 del 2020, ma li legge alla luce dei più recenti arresti di legittimità. La Cassazione, infatti, ha chiarito che il parametro dell’alea razionale non opera necessariamente sul terreno dell’oggetto o della causa del contratto, bensì su quello della meritevolezza dell’operazione ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. Resta però fermo che, quando difettano gli elementi strutturali indispensabili a rendere comprensibili le obbligazioni pecuniarie nascenti dal derivato, può emergere anche un profilo di indeterminabilità dell’oggetto.
In questa prospettiva, il mark to market non viene considerato come oggetto del contratto in senso tecnico, ma come elemento decisivo per misurare il rischio e orientare il consenso dell’investitore. Analogo rilievo assumono gli scenari probabilistici, che non costituiscono una previsione certa dell’andamento dei tassi, ma uno strumento informativo essenziale per valutare gli squilibri possibili tra i flussi e l’eventuale convenienza a proseguire o chiudere anticipatamente il rapporto.
L’esito è la declaratoria di nullità dei contratti IRS scrutinati, con conseguente ripetizione dell’indebito in favore della parte attrice. La sentenza conferma così che la trasparenza informativa nei derivati non è un adempimento meramente formale, ma un presupposto sostanziale per la validità e la tenuta dell’operazione negoziale. Si rafforza così il principio per cui, nei derivati, la qualità del consenso dipende dalla concreta intelligibilità dell’alea. L’informazione non svolge una funzione descrittiva, ma incide direttamente sulla validità e sulla tenuta dell’assetto negoziale.




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