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Il nuovo credito al consumo ridisegna trasparenza, merito creditizio e tutela preventiva

Il Dlgs 31 dicembre 2025 n. 212 recepisce la direttiva (UE) 2023/2225 e riscrive il rapporto tra finanziatore e consumatore, intervenendo sul TUB, sui processi automatizzati e sui presidi contro il sovraindebitamento

Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025 n. 212, entrato in vigore il 10 gennaio 2026, il legislatore ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, introducendo una revisione organica della disciplina del credito ai consumatori. L’intervento non aggiorna soltanto singole regole di trasparenza, ma ridisegna l’assetto del mercato, imponendo un modello di credito responsabile nel quale la concessione del finanziamento deve essere coerente con la capacità di rimborso del cliente e con un impianto informativo più rigoroso.

Tra i passaggi di maggiore impatto vi è l’ampliamento della soglia dei contratti esclusi dall’ambito applicativo della disciplina protettiva, elevata da 75.000 a 100.000 euro, accanto a una rimodulazione delle esclusioni relative ad alcune dilazioni di pagamento e a specifiche fattispecie contrattuali. Il dato centrale, tuttavia, è che il decreto rafforza gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza già nella fase precontrattuale, imponendo che le informazioni siano fornite in tempo utile e in modo comprensibile, così da consentire una scelta consapevole.

Il nuovo impianto attribuisce particolare rilievo alla disciplina della pubblicità del credito, che deve essere corretta, chiara e non ingannevole. Vengono colpite le comunicazioni idonee a generare false aspettative, così come i messaggi che presentano il ricorso al credito come un miglioramento automatico della situazione finanziaria del consumatore o come alternativa al risparmio.

Il nucleo più innovativo della riforma riguarda la valutazione del merito creditizio. Il finanziatore è tenuto a svolgere un accertamento approfondito, fondato su informazioni necessarie e proporzionate, acquisite da fonti interne, esterne e dallo stesso consumatore. Il decreto esclude espressamente, ai fini valutativi, i dati provenienti dai social network e vieta il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del Gdpr. La verifica non è soltanto un presidio per l’intermediario, ma una garanzia per il cliente, poiché il credito deve essere concesso solo quando vi sia una ragionevole prospettiva di adempimento.

In questo quadro assume rilievo decisivo la disciplina dei processi decisionali automatizzati. Quando la valutazione del merito creditizio è effettuata, in tutto o in parte, mediante trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore acquisisce il diritto di ottenere intervento umano, una spiegazione chiara della logica seguita, dei rischi connessi al trattamento, della rilevanza dei dati utilizzati e degli effetti prodotti sulla decisione finale. A ciò si aggiungono il diritto di esprimere la propria opinione e quello di chiedere il riesame della valutazione. Si tratta di una garanzia procedurale che limita l’opacità algoritmica e rafforza la sindacabilità delle decisioni automatizzate.

Sul piano delle banche dati creditizie, il decreto impone obblighi di esattezza, aggiornamento e rettifica delle informazioni, oltre a prevedere doveri informativi specifici quando il rifiuto del credito si fondi sui dati reperiti negli archivi consultati. La disciplina accentua la connessione tra qualità del dato, correttezza della decisione e tutela del consumatore.

Di particolare interesse è anche la revisione del diritto di recesso, che può estendersi fino a 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto nel caso in cui il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni prescritte. Viene inoltre ridefinita la disciplina del rimborso anticipato, chiarendo che la riduzione del costo totale del credito deve comprendere non solo i costi dipendenti dalla durata residua, ma anche quelli non correlati alla durata, con riflessi immediati sulla quantificazione degli importi restituibili.

La riforma introduce poi un sistema di consulenza sul debito, destinato ai consumatori che si trovano, o rischiano di trovarsi, in difficoltà finanziaria. L’obiettivo è anticipare l’emersione del sovraindebitamento, favorendo strumenti di orientamento, assistenza e gestione della crisi prima che il deterioramento sfoci in inadempimenti irreversibili o in iniziative esecutive. In parallelo, viene istituito un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e servizi operanti come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio.

Il risultato complessivo è una disciplina che sposta il baricentro dalla sola libertà di accesso al finanziamento alla verifica della sua sostenibilità giuridica ed economica. Per intermediari, professionisti e operatori del settore ciò comporta una revisione delle procedure interne, dei modelli informativi, dei sistemi di scoring e delle politiche commerciali, in un contesto in cui trasparenza, protezione del consumatore e prevenzione del sovraindebitamento diventano parametri strutturali del rapporto di credito.


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