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Commercialista e sanzioni tributarie, si amplia l’area del concorso

La Cassazione rafforza il dovere di controllo del consulente quando l’incarico comprende anche la gestione contabile della società-cliente

La responsabilità del consulente fiscale nelle violazioni tributarie della società-cliente si sta progressivamente ampliando per effetto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5638 del 12 marzo 2026, la sezione tributaria ha affermato che il commercialista può rispondere in concorso delle violazioni riferibili alla società anche quando non redige materialmente la dichiarazione, ma ne cura la trasmissione telematica nell’ambito di un incarico professionale che comprende anche la tenuta delle scritture contabili.

Il principio si colloca nel punto di intersezione tra l’articolo 7 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, e l’articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La prima disposizione stabilisce la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie inerenti al rapporto fiscale proprio dell’ente. La seconda disciplina, invece, il concorso di persone nella violazione, consentendo di estendere la responsabilità a soggetti diversi dall’autore materiale quando il loro contributo abbia reso possibile o agevolato l’illecito.

La Cassazione valorizza dunque la funzione sostanziale del professionista. Se il consulente è anche incaricato della contabilità, la trasmissione della dichiarazione non può essere qualificata come attività meramente esecutiva, poiché la sua posizione professionale comporta un dovere di controllo sulla coerenza tra dichiarato, scritture contabili e disciplina normativa applicabile. In questa prospettiva, anche un’omissione può assumere rilievo causale, quando il mancato controllo consenta il perfezionamento della violazione tributaria.

Il profilo più significativo della decisione consiste nel ridimensionamento della lettura assoluta dello schermo societario. L’esclusività della sanzione in capo all’ente non opera, secondo questo indirizzo, come automatica causa di esonero del professionista esterno. Ciò impone ai consulenti una più intensa organizzazione dei controlli interni, una puntuale documentazione delle verifiche compiute e una valutazione particolarmente rigorosa dell’eventuale prosecuzione dell’incarico in presenza di irregolarità. Sul piano applicativo, la decisione accresce l’esposizione del professionista e rende più delicata la distinzione tra mero intermediario telematico e consulente inserito nel processo di formazione della dichiarazione del cliente.

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