Centrale dei rischi, la segnalazione nel leasing non può fondarsi sui soli insoluti
- Luca Baj

- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione ribadisce che la classificazione a sofferenza richiede una verifica concreta della situazione economico-patrimoniale del debitore e non può derivare automaticamente dal mancato pagamento dei canoni
La Corte di cassazione, Sezione I civile, con ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593, interviene sul tema della segnalazione alla Centrale dei rischi e precisa i presupposti della classificazione del credito in sofferenza nell’ambito di un rapporto di leasing. Il principio affermato è di rilievo operativo: il semplice mancato pagamento dei canoni non è sufficiente, da solo, a giustificare la segnalazione, se non viene prima accertata una condizione economica del debitore riconducibile a una situazione di effettiva e grave difficoltà.
La pronuncia richiama il criterio elaborato dalla disciplina di vigilanza, secondo cui la nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione non coincide con quella propria delle procedure concorsuali. Non occorre, quindi, uno stato di decozione formalmente accertato, ma è comunque necessaria una valutazione negativa della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto segnalato, apprezzabile come deficitaria o sostanzialmente compromessa. In questa prospettiva, la classificazione a sofferenza non può essere il risultato di un automatismo contabile fondato sul solo ritardo o sulla sola morosità.
Il punto decisivo della vicenda riguarda proprio il difetto di tale verifica. Secondo la Suprema Corte, il giudice di secondo grado ha errato perché ha omesso di accertare se la società segnalata versasse realmente in una condizione di grave difficoltà economica. L’attenzione, dunque, si sposta dal dato formale dell’inadempimento all’esame sostanziale della posizione del debitore. I canoni non pagati possono costituire un indice rilevante, ma non esauriscono il giudizio richiesto all’intermediario, il quale deve considerare l’intero quadro economico, patrimoniale e finanziario del cliente.
Sotto il profilo applicativo, l’ordinanza conferma che la segnalazione in Centrale dei rischi impone un’attività istruttoria effettiva, capace di distinguere tra una temporanea difficoltà di adempimento e una situazione di sofferenza in senso tecnico. La decisione assume particolare importanza nei rapporti bancari e finanziari, poiché la corretta classificazione delle esposizioni incide direttamente su merito creditizio, possibilità di accesso a nuovi affidamenti e continuità dell’attività d’impresa.
Per gli intermediari, il provvedimento ribadisce l’esigenza di fondare la segnalazione su elementi oggettivi e complessivi, evitando letture semplificate della morosità contrattuale. Per il soggetto segnalato, invece, viene riaffermata la possibilità di contestare la legittimità della segnalazione quando manchi una concreta dimostrazione dello stato di difficoltà economica che sola consente l’appostazione a sofferenza.




Commenti