Fido bancario "di fatto" e rimesse: la Cassazione chiarisce l'onere della prova
- Martina Migliorati
- 2 giorni fa
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Con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1137, la Corte di Cassazione (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò) è tornata a pronunciarsi sul tema della qualificazione delle rimesse nei rapporti di conto corrente bancario, affrontando in particolare la questione dell’onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse nell’ambito di un affidamento bancario privo di contratto scritto, il cosiddetto fido “di fatto”.
Nel sistema bancario, le rimesse effettuate sul conto corrente possono assumere due diverse qualificazioni giuridiche. Esse sono considerate ripristinatorie quando ricostituiscono la disponibilità del fido concesso dalla banca, riducendo il debito del correntista entro i limiti dell’affidamento. Al contrario, si definiscono solutorie quando le somme versate servono a ridurre o eliminare uno scoperto che eccede il limite del fido.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’istituto di credito ricorrente sosteneva che l’onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse dovesse gravare sul correntista. Secondo la banca, infatti, l’assenza di un contratto scritto di apertura di credito avrebbe comportato la nullità dell’affidamento, escludendo quindi la possibilità di qualificare le rimesse come ripristinatorie.
La Cassazione ha tuttavia ribadito un orientamento ormai consolidato in materia di nullità di protezione nei contratti bancari. Richiamando anche la precedente pronuncia Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 2338, la Corte ha sottolineato che la nullità derivante dal difetto di forma nei contratti di apertura di credito è rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché non tutela soltanto l’interesse del singolo contraente debole, ma anche il corretto funzionamento del mercato e l’equilibrio tra le parti contrattuali.
Allo stesso tempo, però, la Corte evidenzia che tale meccanismo non può essere utilizzato dalla controparte – in questo caso la banca – per trarre vantaggio dalla posizione di debolezza del cliente. L’applicazione dei poteri officiosi del giudice deve sempre essere orientata alla tutela del contraente debole.
Proprio in questa prospettiva, la Cassazione riconosce che il correntista può dimostrare l’esistenza di un fido “di fatto” anche senza produrre il contratto scritto, ricorrendo ad altri elementi probatori idonei a dimostrare l’accordo tra le parti circa la possibilità di utilizzare somme eccedenti la disponibilità del conto.
Tra i mezzi di prova ritenuti rilevanti rientrano, ad esempio:
gli estratti conto o i riassunti scalari, che attestino l’esecuzione reiterata da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista anche in assenza di provvista;
le risultanze del libro fidi, dalle quali emerga una delibera interna di concessione del finanziamento;
le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, indicative dell’esistenza di un rapporto di affidamento.
La pronuncia conferma quindi l’orientamento della giurisprudenza volto a garantire una tutela effettiva del cliente bancario, riconoscendo la possibilità di provare l’esistenza di un affidamento anche attraverso elementi fattuali e documentali diversi dal contratto scritto.




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