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Informazione privilegiata e pubblicità della comunicazione: i criteri fissati dalla Corte UE

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min


La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione IV, 16 aprile 2026, causa C-229/24, TK, OP c. Riksåklagaren, affronta un nodo centrale della disciplina sul market abuse: quando un’informazione può dirsi resa pubblica e cessare di essere informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).

La controversia nasce dalla comunicazione dell’esito di una procedura di appalto da parte di un’azienda municipale svedese a un numero limitato di soggetti, tra cui l’aggiudicataria, un’offerente esclusa e altri operatori interessati. Il giudice del rinvio chiedeva se una simile trasmissione selettiva fosse sufficiente a far perdere all’informazione il proprio carattere privilegiato prima della successiva diffusione mediante comunicato stampa.

La Corte ricostruisce la nozione di informazione privilegiata attraverso i quattro elementi desumibili dal MAR: carattere preciso, mancata pubblicità, collegamento con strumenti finanziari o con l’emittente e idoneità a incidere in modo significativo sui prezzi. Su tale base, chiarisce che la semplice conoscenza dell’informazione da parte di una cerchia ristretta di destinatari non equivale a una vera pubblicazione.

L’interpretazione dell’art. 7 viene coordinata con l’art. 17 del MAR, che impone all’emittente di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente, con modalità idonee ad assicurare accesso rapido, valutazione completa, corretta e tempestiva, nonché diffusione non discriminatoria. La decisione valorizza anche l’art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, che richiede strumenti tecnici capaci di raggiungere una platea ampia, gratuitamente e simultaneamente nell’Unione.

Ne deriva che il requisito del carattere pubblico non è soddisfatto da una notifica indirizzata a soggetti specificamente individuati. Perché l’informazione esca dal regime di riservatezza delle inside information, occorre una comunicazione conforme alle regole del MAR oppure una diffusione, anche tramite terzi qualificati o mezzi d’informazione affidabili, che assicuri parità di accesso.

La pronuncia rafforza così la funzione del MAR quale presidio di integrità del mercato e di parità informativa tra investitori: l’informazione resta privilegiata finché non sia resa accessibile secondo modalità idonee a evitare vantaggi selettivi e asimmetrie informative.


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