Autoriciclaggio, la Cassazione chiarisce la nozione di profitto
- Luca Baj

- 5 giorni fa
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La Sezione II penale ribadisce che il disvalore della condotta si concentra nella funzione dissimulatoria e nella reimmissione dei beni nell’economia legale
Con la sentenza n. 5191 del 9 febbraio 2026 la Corte di cassazione, Sezione II penale, ha precisato alcuni profili centrali del delitto di autoriciclaggio, previsto dall’articolo 648-ter.1 c.p.. La decisione si inserisce nel quadro della disciplina introdotta dalla legge n. 186 del 2014, che ha esteso la repressione penale alle condotte successive al reato presupposto quando l’autore impiega direttamente i proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ostacolandone l’identificazione.
Il punto chiarito dalla Corte riguarda la nozione di profitto rilevante ai fini della fattispecie. Secondo i giudici, non è necessario individuare un vantaggio ulteriore rispetto a quello già derivante dal reato presupposto. Il profitto, infatti, può coincidere con il valore stesso dei beni che vengono utilizzati, sostituiti o trasferiti mediante condotte idonee a renderne più difficile la riconducibilità alla provenienza delittuosa.
La pronuncia valorizza quindi la struttura autonoma dell’autoriciclaggio, distinguendola dalla semplice percezione del profitto illecito. Il nucleo offensivo del reato non si esaurisce nel possesso del bene, ma si manifesta nella successiva attività di reimpiego o trasferimento diretta a inserirlo nel circuito lecito con modalità tali da ostacolare la ricostruzione della sua origine. In questa prospettiva, la tutela penale si concentra sulla salvaguardia della trasparenza del mercato e della regolarità del sistema economico, minacciate dall’immissione di ricchezze di provenienza criminosa in circuiti apparentemente legittimi.




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