Prorogatio dell'amministratore di condominio, compenso dovuto solo se l'attività è provata
- Elena Albricci
- 1 ora fa
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Secondo una recentissima sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5861 del 10/04/26, il compendo per l'attività svolta dall'amministratore di condominio nel periodo di prorogario imperii è dovuto solo se viene effettivamente provata l'attività gestoria.
Secondo il Tribunale di Napoli, il semplice richiamo all'attività professionale svolta non è sufficiente a provare il credito, l'amministratore avrebbe dovuto allegare le prove delle convocazioni di assemlea, i rendiconti, e tutte le altre attività svolte in detto periodo.






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