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Prorogatio dell'amministratore di condominio, compenso dovuto solo se l'attività è provata

Secondo una recentissima sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5861 del 10/04/26, il compendo per l'attività svolta dall'amministratore di condominio nel periodo di prorogario imperii è dovuto solo se viene effettivamente provata l'attività gestoria.

Secondo il Tribunale di Napoli, il semplice richiamo all'attività professionale svolta non è sufficiente a provare il credito, l'amministratore avrebbe dovuto allegare le prove delle convocazioni di assemlea, i rendiconti, e tutte le altre attività svolte in detto periodo.


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