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Niente violazione della privacy, i condòmini possono sapere il nominativo del moroso

L'amministratore è autorizzato a svelare l'identità del condomino moroso sia su richiesta degli altri condòmini, sia in sede assembleare a titolo informativo, nonché nei confronti di quei fornitori che secondo il principio della c.d. "parziarietà" chiedono il nominativo dei condòmini non in regola con i pagamenti per procedere personalmente con il recupero del proprio credito.


L'amministratore, infatti, non viola alcuna norma del GDPR in quanto lo stesso Regolamento Europeo prevede l'ipotesi in cui il trattamento dei dati possa avvenire senza alcun consenso e la situaizone in esame rientra proprio tra queste.


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