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Pergotenda sul balcone illegittima se oscura la veduta del vicino

Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 86 del 26 gennaio 2026, ha disposto la rimozione di una pergotenda installata a soli 28 centimetri dalla portafinestra dell’appartamento sovrastante. Il giudice ha ritenuto che, pur rientrando nell’edilizia libera, la struttura fosse stabile e idonea a ostacolare la veduta. I titoli edilizi e le autorizzazioni condominiali non incidono sui diritti reali del vicino, restando distinto il piano urbanistico da quello civilistico. Eventuali deroghe sono ammesse solo tramite accordo espresso o servitù specificamente costituita. Il provvedimento riafferma la prevalenza della tutela proprietaria rispetto a esigenze di maggiore fruizione degli spazi privati.

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