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Legge 104, nuove tutele tra permessi, mutui e lavoro notturno

Legge 104, nuove tutele tra permessi, mutui e lavoro notturno


Il quadro delle tutele collegate alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 si è ampliato nel 2026 attraverso chiarimenti contrattuali, nuove misure per l’accesso al credito e una pronuncia della Cassazione sul lavoro notturno. Gli interventi non creano un beneficio unico e generalizzato: requisiti e destinatari cambiano a seconda dell’istituto, con conseguenze rilevanti per dipendenti pubblici, persone con disabilità e caregiver.

Per il comparto Funzioni centrali, l’orientamento applicativo ARAN n. 37654 del 16 luglio 2026 ha ammesso che più soggetti autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave possano utilizzare permessi a ore anche nella stessa giornata, purché le assenze non siano contemporanee e sia rispettato il limite complessivo riferito alla persona assistita. Il chiarimento interviene sull’applicazione dell’articolo 33 della legge 104 e delle disposizioni del contratto collettivo, senza estendere automaticamente la medesima disciplina a ogni settore pubblico o privato.

Dal 3 agosto 2026 sono inoltre entrate in vigore le novità sul Fondo di garanzia per la prima casa introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66. Possono accedere anche le persone con disabilità permanente riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 e, a determinate condizioni, chi convive da almeno due anni con un figlio, una figlia, un fratello o una sorella nella stessa situazione. La garanzia è ordinariamente del 50% della quota capitale e sale all’80% con Isee non superiore a 40.000 euro; il finanziamento non può superare 250.000 euro.

Sul lavoro notturno è intervenuta la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 16 giugno 2026, n. 20229. La Corte ha stabilito che il lavoratore che assiste un familiare con disabilità a proprio carico può chiedere l’esonero dai turni notturni anche senza il riconoscimento della gravità ex articolo 3, comma 3. L’articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, richiede infatti la disabilità, non la sua qualificazione come grave.

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