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Gare pubbliche, l’equivalenza dei Ccnl richiede un confronto tra contratti

15 set
Tempo di lettura: 1 min
Gare pubbliche, l’equivalenza dei Ccnl richiede un confronto tra contratti

Le tutele minime non possono essere compensate con promesse individuali dell’impresa aggiudicataria.


Quando un operatore applica un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, l’equivalenza deve essere valutata confrontando direttamente i due Ccnl. Non basta promettere integrazioni economiche individuali.

L’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, insieme all’Allegato I.01 introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, disciplina il meccanismo.

Sul piano economico vanno confrontate retribuzione tabellare, contingenza, Edr, mensilità aggiuntive e indennità. Sul piano normativo rilevano straordinari, part-time, prova, preavviso, malattia, maternità, permessi e previdenza.

La soglia di tutela deve essere contenuta nella fonte collettiva e non costruita dall’impresa con dichiarazioni unilaterali. La libertà di scegliere il Ccnl resta, ma incontra il limite della tutela effettiva dei lavoratori.

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