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Finanza agevolata, valido il contratto con il consulente non iscritto all’albo

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Finanza agevolata, valido il contratto con il consulente non iscritto all’albo

Il Tribunale di Napoli limita la nullità alle attività che la legge riserva in modo esclusivo alle professioni protette.


Il contratto con un consulente che assiste l’impresa nell’accesso alla finanza agevolata non è nullo soltanto perché il professionista non è iscritto all’albo dei commercialisti o degli avvocati. Il Tribunale di Napoli, sezione XII, con la sentenza n. 12356 del 21 settembre 2026, ha ricondotto la nullità alle sole prestazioni che la legge riserva in modo tipico ed esclusivo a una professione protetta.

La decisione applica gli articoli 2229 e 2231 del Codice civile. Il secondo impedisce a chi non possiede l’abilitazione richiesta di ottenere il compenso per l’attività riservata, ma non crea un monopolio generale su ogni servizio di consulenza economica, organizzativa o documentale che possa essere svolto anche da esperti privi di iscrizione.

Nella finanza agevolata l’incarico può comprendere analisi dei bandi, raccolta dei dati aziendali, predisposizione del progetto, coordinamento degli allegati e assistenza nella procedura telematica. Queste attività devono essere esaminate per il loro contenuto effettivo. Il nome dato al contratto non basta né per renderlo riservato né per sottrarlo alle regole sulle professioni.

La riserva opera quando la prestazione coincide con un atto che una norma attribuisce esclusivamente agli iscritti: difesa tecnica, certificazioni o attestazioni tipiche, adempimenti per i quali è richiesta una specifica abilitazione. Se l’incarico mescola attività libere e riservate, il giudice deve distinguere le singole componenti e verificare quale parte del compenso sia collegata a ciascuna.

Per le imprese diventa essenziale descrivere nel contratto obiettivi, attività, responsabilità e criteri di remunerazione. Un compenso collegato al successo della domanda non elimina l’obbligo di documentare la prestazione; allo stesso modo, il consulente non può assumere incarichi che implicano dichiarazioni o rappresentanza riservate senza coinvolgere il professionista abilitato.

L’impresa deve conservare incarico, elaborati e prove dell’attività svolta.

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