False recensioni, il nuovo perimetro giuridico
- Luca Baj

- 16 mag
- Tempo di lettura: 2 min

La legge sulle Pmi introduce criteri di liceità, divieti e poteri dell’Antitrust per il mercato digitale del turismo
La legge statale 11 marzo 2026, n. 34, dedicata alle piccole e medie imprese, introduce nel Capo IV una disciplina contro le recensioni online illecite nel turismo e nella ristorazione. L’intervento, collocato nella tutela della concorrenza, mira a rendere attendibili i giudizi pubblicati sulle piattaforme, imponendo un nesso reale tra opinione espressa e fruizione del servizio. L’ambito applicativo comprende imprese di ristorazione, strutture ricettive e termali situate in Italia e ogni attrazione turistica offerta sul territorio nazionale.
Il fulcro è l’articolo 19. Una recensione è lecita solo se rilasciata entro trenta giorni dall’utilizzo del prodotto o dalla fruizione del servizio, da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato la prestazione. Deve essere coerente con il prodotto acquistato o con le caratteristiche della struttura recensita e non può derivare da sconti, benefici o altre utilità promesse dal fornitore. La recensione verificata è illecita se non proviene da una persona fisica che abbia realmente fruito del servizio; la documentazione fiscale vale come presunzione di autenticità.
La norma introduce anche un limite di due anni, decorso il quale la recensione perde liceità per mancanza di attualità. La scelta evita che giudizi risalenti incidano sulla reputazione commerciale di strutture mutate nel tempo. Il rappresentante della struttura recensita, o un suo delegato, può segnalare i contenuti privi dei requisiti secondo il meccanismo del Digital Services Act.
L’articolo 20 vieta l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche se non diffusi. In caso di violazione, ferma l’eventuale responsabilità penale, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori del Codice del consumo. La definizione di recensione illecita può incidere anche nei giudizi civili per il risarcimento del danno.
Restano profili critici. Il termine di trenta giorni riguarda il rilascio, non sempre la pubblicazione. Il documento fiscale non identifica necessariamente il recensore. Il divieto collegato a sconti e programmi promozionali rischia di comprimere recensioni genuine. L’articolo 21 affida all’Agcm, sentiti Agcom, Garante privacy, Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero del turismo, il compito di adottare linee guida e svolgere un monitoraggio annuale, passaggio essenziale per chiarire procedure di segnalazione e criteri di verifica delle piattaforme.





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