Condono edilizio, nelle aree vincolate non opera il silenzio-assenso
- Luca Baj

- 3 ore fa
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Il Tar Sicilia distingue le autorizzazioni per opere future dalla sanatoria di interventi già eseguiti in zona tutelata.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di condono relativa a nuove opere già realizzate. Il principio è stato ribadito dal Tar Sicilia, che ha distinto l’autorizzazione preventiva per interventi ancora da eseguire dalla valutazione postuma richiesta per sanare lavori abusivi.
Il decorso del tempo non può sostituire un giudizio espresso sulla compatibilità paesaggistica quando l’amministrazione è chiamata a esaminare una trasformazione già compiuta. La tutela del paesaggio richiede infatti una valutazione sostanziale degli effetti prodotti dall’opera e non consente di presumere automaticamente un assenso.
La distinzione è rilevante perché le regole sulla formazione tacita dei provvedimenti rispondono all’esigenza di semplificare l’attività amministrativa, ma incontrano limiti nei settori che coinvolgono interessi sensibili. Il vincolo paesaggistico impone una verifica specifica e non può essere neutralizzato dall’inerzia dell’autorità competente.
Per il proprietario, la semplice presentazione della domanda e il trascorrere del termine non determinano quindi la regolarizzazione dell’immobile. Prima di effettuare una compravendita o un intervento edilizio occorre verificare l’esistenza di un provvedimento conclusivo e la compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica e paesaggistica.
La decisione richiama anche le amministrazioni alla necessità di concludere i procedimenti. L’assenza del silenzio-assenso non giustifica ritardi indefiniti, ma tutela l’esigenza che il condono in area vincolata sia fondato su una valutazione effettiva e motivata.





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