Supercondominio, le spese richiedono due livelli millesimali

La Cassazione chiarisce che i costi dei beni comuni a più edifici devono essere distribuiti prima tra i fabbricati e poi tra i proprietari di ciascun condominio.
Nel supercondominio non è sufficiente una generica tabella riferita all’intero complesso. La Corte di cassazione, con ordinanza 18 giugno 2026, n. 20684, ha ribadito che la ripartizione delle spese relative a beni e servizi comuni a più edifici richiede un sistema articolato su due livelli.
Il supercondominio nasce quando più fabbricati autonomi condividono opere, impianti o aree legati da una relazione di accessorietà. La sua costituzione opera automaticamente quando esistono tali presupposti, come previsto dall’articolo 1117-bis del Codice civile.
Il primo criterio determina il peso di ciascun edificio rispetto ai beni supercondominiali. Il secondo ripartisce la quota attribuita al singolo fabbricato tra i proprietari, sulla base dei relativi millesimi. Servono quindi una tabella generale e le tabelle interne proprie di ogni condominio.
La doppia scala millesimale garantisce che l’obbligazione sia imputata prima al condominio interessato e successivamente ai suoi partecipanti, rispettando proporzionalità, trasparenza e diritto di controllo.






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