Notifica cartelle esattoriali: inefficace la contestazione generica della conformità delle copie
- Sara Vetteruti

- 2 giorni fa
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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la recente ordinanza n. 28162/2025 (pubblicata il 23/10/2025), ha consolidato un principio rigoroso in materia di disconoscimento delle copie prodotte in giudizio dall'Agente della Riscossione ai fini della prova della notificazione.
La vicenda origina dall'impugnazione di diverse cartelle di pagamento da parte di una S.r.l., la quale riteneva non comprovata la avvenuta notifica delle stesse. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l'appello incidentale delle Agenzie fiscali, aveva ritenuto invece provata la notifica anche a causa della estrema genericità della contestazione inerente la conformità delle relate di notifica da parte del contribuente.
Seguiva ricorso alla Suprema Corte, la quale, decidendo sul uno dei motivi di ricorso della società, ha rigettato il gravame definendolo infondato.
Gli Ermellini con la pronuncia in commento, confermano un orientamento ormai granitico: il contribuente che intende contestare la conformità all'originale di una copia prodotta in giudizio, non può limitarsi ad una generica contestazione di conformità, essendo gravato da un onere di disconoscimento specifico, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Non è sufficiente, pertanto, una mera formula di stile o una contestazione onnicomprensiva. È necessario che la parte indichi puntualmente le ragioni e gli elementi dell'asserita difformità, specificando gli elementi per i quali la copia differirebbe dall’originale. Naturalmente, rammenta la Corte, tale onere specifico corrisponde al conseguente dovere del Giudice, in caso i contestazione specifica, di una altrettanto specifica e circostanziata motivazione della decisione in punto conformità, tale da superare anche quegli elementi presuntivi spesso insiti nei processi di notificazione.




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