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Esenzione Imu per le società sportive dilettantistiche e nuove tutele nel decreto fiscale 2025


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Il decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025 n. 108, ha introdotto una serie di novità fiscali rilevanti che interessano in modo particolare il settore dello sport dilettantistico. Tra le disposizioni di maggiore impatto si distingue quella relativa all’esenzione dal pagamento dell’Imu per le società sportive dilettantistiche, misura che si inserisce nel più ampio quadro di riforma del sistema tributario e di sostegno alle attività di interesse sociale.


La natura giuridica dell’esenzione e il suo inquadramento sistematico

La norma riconosce alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, regolarmente iscritte nel registro unico nazionale delle attività sportive, la possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili utilizzati esclusivamente per finalità sportive. L’esclusione non si estende agli immobili adibiti ad attività commerciali, anche se complementari, e ciò in ossequio al principio di specialità dell’agevolazione tributaria, che impone un’interpretazione restrittiva delle norme di favore.

Si tratta di un intervento che ricalca in parte quanto già previsto in passato per enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale, ma che introduce una specificità settoriale connessa al ruolo delle società sportive nel tessuto economico e sociale nazionale. La finalità della disposizione è duplice: da un lato, garantire la sostenibilità finanziaria delle realtà dilettantistiche; dall’altro, valorizzare la funzione educativa e aggregativa dello sport di base.


La ratio legis e il principio di capacità contributiva

Dal punto di vista costituzionale, la misura si fonda sul principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione. Il legislatore, nel riconoscere la peculiarità delle società sportive dilettantistiche, ha ritenuto che queste non esprimano una capacità economica tale da giustificare il prelievo patrimoniale, in quanto gli immobili utilizzati per finalità sportive non producono reddito in senso proprio. La norma, pertanto, non configura una deroga al principio di uguaglianza tributaria, bensì una sua applicazione calibrata sulla specificità del soggetto passivo.

Il beneficio si estende alle strutture di proprietà o in concessione, purché l’uso sportivo sia effettivo, documentato e prevalente. Il riferimento espresso al concetto di “utilizzo esclusivo” comporta l’esclusione dal beneficio in caso di utilizzo promiscuo o a fini economici, anche se secondari. Tale interpretazione è coerente con l’orientamento costante della Corte di Cassazione, che, in tema di esenzioni Imu per enti non commerciali, ha più volte ribadito che l’attività agevolata deve essere svolta in via principale e diretta.


Il coordinamento con la disciplina del terzo settore e con la riforma dello sport

La disposizione deve essere letta in stretta connessione con la riforma organica dello sport introdotta dai decreti legislativi n. 36-40 del 2021, nonché con il codice del terzo settore di cui al Dlgs n. 117/2017. Le società sportive dilettantistiche, pur mantenendo una propria autonomia giuridica, sono ora inserite in un sistema unitario di vigilanza, che fa capo al Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio.

L’integrazione tra regime sportivo e regime fiscale determina una semplificazione significativa per gli operatori, che possono usufruire di un quadro coerente di agevolazioni, comprese quelle in materia di imposta sul reddito e di Iva. In tal senso, l’esenzione Imu rappresenta un tassello di una politica fiscale orientata alla promozione della sussidiarietà e alla valorizzazione delle attività sociali di base.


I limiti oggettivi dell’agevolazione e il controllo sull’uso del bene

L’esenzione si applica esclusivamente agli immobili effettivamente utilizzati per attività sportiva, di formazione o di avviamento allo sport, comprese le aree scoperte funzionali alle medesime attività. Restano esclusi gli immobili concessi in locazione o in comodato a soggetti terzi, salvo che il rapporto contrattuale sia finalizzato al perseguimento di scopi identici e senza lucro.

L’amministrazione comunale conserva un potere di verifica e accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti, potendo richiedere la documentazione comprovante la destinazione d’uso e il rispetto delle finalità statutarie. In caso di utilizzo improprio o di accertamento di attività commerciale prevalente, l’ente locale può disporre la revoca dell’esenzione, con effetti retroattivi fino a cinque anni.

Sul piano contabile, l’agevolazione è finanziata attraverso un fondo di compensazione destinato ai comuni, in modo da evitare squilibri nel gettito. Tale fondo, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, è alimentato con una quota delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione tributaria.


Le ricadute operative e il ruolo interpretativo della prassi amministrativa

La concreta attuazione della norma richiede l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’economia, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, volto a definire i criteri di accertamento e le modalità di autocertificazione del diritto all’esenzione. In attesa di tale decreto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in via interpretativa, alcune indicazioni attraverso risoluzioni e circolari, ribadendo la necessità di un controllo sostanziale sull’attività esercitata e non solo sulla forma giuridica del soggetto.

Sotto il profilo applicativo, le società sportive dovranno aggiornare i propri statuti per adeguarsi alle previsioni della riforma e conservare la documentazione comprovante l’attività istituzionale, inclusi i bilanci certificati e i verbali delle assemblee.

Si delinea così un sistema nel quale la semplificazione fiscale si accompagna a un rafforzamento dei controlli, con l’obiettivo di evitare abusi e garantire che i benefici tributari siano riservati a chi effettivamente promuove lo sport come attività di interesse generale.


Implicazioni economiche e prospettive di riforma

La misura, oltre al suo valore simbolico, ha rilevanti effetti economici. Secondo stime del Ministero dell’economia, l’esenzione Imu per le società sportive dilettantistiche determina un minor gettito di circa 50 milioni di euro annui, compensato dall’incremento delle entrate indirette derivanti dalla maggiore partecipazione dei cittadini alle attività sportive e dal potenziamento del settore.

In prospettiva, si prevede che l’agevolazione possa estendersi anche alle federazioni e agli enti di promozione sportiva, purché operino in forma non lucrativa. L’armonizzazione tra normativa fiscale e legislazione sportiva rappresenta, infatti, una delle direttrici principali della riforma in corso, orientata alla semplificazione e alla coerenza del sistema.

L’introduzione di tale esenzione si colloca quindi nel solco di un nuovo modello di fiscalità di vantaggio, volto a premiare gli enti che contribuiscono in modo significativo al benessere collettivo, rafforzando la sinergia tra diritto tributario e funzione sociale delle istituzioni sportive.

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