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Reati tributari e falsità documentale nella dichiarazione fraudolenta

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 36 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: profili di falsità e ambito soggettivo del reato

La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta il tema della falsità rilevante ai fini dell’articolo 8 del Dlgs 74/2000, chiarendo che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può configurarsi anche quando l’inesistenza riguarda i soggetti indicati nei documenti fiscali.L’imputazione non richiede infatti che l’inesistenza concerna esclusivamente la prestazione o il corrispettivo, ma può estendersi alla falsità relativa all’identità dell’emittente della fattura, quando tale soggetto risulti estraneo all’operazione o del tutto fittizio.

Il nucleo della fattispecie si fonda sull’utilizzo, nella dichiarazione, di documentazione che simuli un rapporto giuridico-economico mai perfezionato con il soggetto apparente, generando un’apparenza di liceità formale idonea a ostacolare l’attività di accertamento tributario.

La sentenza valorizza la funzione probatoria delle fatture all’interno dell’ordinamento tributario, sottolineando come esse non si limitino a rappresentare un costo, ma attestino l’esistenza di un rapporto sottostante.

Ne deriva che la falsità può riguardare tanto l’oggetto quanto i soggetti dell’operazione, poiché l’ordinamento fiscale attribuisce alla fattura un valore dichiarativo complesso, che si estende all’identità dell’emittente e alla riferibilità dell’operazione.La decisione chiarisce inoltre che la fittizietà soggettiva si configura non solo nei casi di emissione da parte di soggetti inesistenti o di fantasia, ma anche quando l’emittente, pur esistente, non abbia avuto alcun rapporto con il contribuente destinatario.

In tali ipotesi, l’utilizzo della fattura in dichiarazione integra la condotta fraudolenta poiché altera la ricostruzione dell’attività imponibile mediante un documento che non trova riscontro nella realtà economica.

La condotta è punibile a titolo di dolo specifico, essendo richiesta la finalità di evadere le imposte mediante una rappresentazione artificiosa che ostacoli l’accertamento.La giurisprudenza riconosce che l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti comporta un duplice livello di antigiuridicità: da un lato, l’occultamento della reale controparte dell’operazione, dall’altro, l’inserimento nella dichiarazione di un costo fiscalmente non deducibile.

La sentenza ribadisce che il contribuente risponde del reato anche quando la falsità non attenga alla prestazione ma esclusivamente all’identità dell’emittente, poiché la norma mira a reprimere ogni forma di simulazione idonea a falsare il sistema di determinazione dell’imponibile.

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